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I “furbetti della targa estera” hanno i minuti contati? Sarà la volta buona?

Quando e perché inizia il fenomeno dei  “fenomeni “

Tutto ha inizio intorno agli anni Novanta, (i meravigliosi anni ’90?) a causa dei primi inasprimenti fiscali ma nel 2011 a causa dei forti rincari sull’auto, per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt imposta provinciale trascrizione) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rcauto, le notifiche delle multe e non ultimo gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, numerosi  residenti in Italia hanno iniziato ad “arricchire” di curiose targhe estere le nostre strade.

Tornando al presente tante le novità su questo fronte, ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano parzialmente chi invece “si organizza “con leasing, noleggio e comodato all’estero, ed in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Re auto

Infatti molti “furbetti della targa estera” usano in Italia veicoli immatricolati nell’Est Europa, e non solo est, con polizze Rc auto di quei Paesi emesse da compagnie poco solide che non pagano o quando lo fanno, lo fanno con ampi ritardi. E’ così che in questi casi subentra al pagamento dell’indennizzo sul danno arrecato l’Uci, Ufficio centrale italiano che, come si può leggere direttamente dal sito ufficiale, su https://ucimi.it/it_IT/chi-siamo/, si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Il Dl 113/2018 ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni previste con il divieto ai residenti di guidare veicoli immatricolati all’estero è la multa di 711 euro e confisca (evitabile  immatricolando il mezzo in Italia entro 180 giorni).

La legge europea 2019/2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso introduce l’art. 93 bis. Ciò che emerge in particolare è che viene in buona sostanza riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché fondamentalmente vale l’assunto che conta chi è il proprietario.

Ciò che rileva nel nuovo testo è il conducente, infatti se il conducente è una persona diversa dal proprietario e risiede in Italia, quindi con queste due condizioni, è necessario tenere a bordo del veicolo e quindi portare sempre con sè «Un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario», con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato), da poter esibire alle autorità su richiesta.

Nel momento in cui il residente in Italia (o se persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal CdS (articolo 94, comma4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è  proprietario: per poter osservare questo tipo di comportamenti, il titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività  professionale in uno Stato limitrofo o confinante; interessante il punto dedicato ai loro familiari conviventi residenti in Italia che possono guidarli.

In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione quest’ultima va effettuata dal conducente “immediatamente”.

I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano; è così che si può incidere sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile.

In tutto questo a mio parere c’è una grande dimenticanza, ma si sa il legislatore vede e provvede come a volte soffre di vuoti di memoria, infatti forse meno ironicamente solo per un motivo di problemi tecnici , non si aziona alcun meccanismo sull'evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93- bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’ estero.

L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue (Trattato sul funzionamento Unione Europea) vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Statimembri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.

E’ bene sapere che insieme a questo fenomeno che in caso di sinistro può esser gestito nei modi suddetti esiste il sempre più dilagante fenomeno della circolazione su strada di veicoli non assicurati.

Un fenomeno già discusso su questo blog che verrà affrontato periodicamente e che alcune Compagnie consentono di arginare con apposita clausola acquistata in fase di stipula polizza RC Auto.

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Veicoli non assicurati. Come tutelarsi e una nuova sentenza che fa storia

Chi circola per strada con un veicolo privo di una polizza Rc Auto obbligatoria per legge non merita di essere risarcito qualora dovesse subire un danno da altri.

Si avete letto bene. Se fino a ieri la realtà dei fatti era di segno opposto, provocando fastidio e rabbia in chi a buon rigore circola con la copertura assicurativa, che si ricorda è obbligatoria per legge, da oggi o meglio già da qualche giorno, grazie ad una sentenza che può definirsi storica, emessa dal Tribunale di Napoli, dal giudice Barbara Tango, le cose cambiano e chi circola senza assicurazione RC avrà da pensarci due volte. Questo infatti si spera potrebbe avere un impatto assai significativo sulle oltre 2,5 milioni di vetture che secondo le stime circolano oggi in Italia prive di una copertura Re Auto come da intervento della presidente di ANIA Marina Farina Bianca nel corso di un’audizione alla Commissione Finanza per l’esame della proposta di legge sulla trasparenza nel settore dell’assicurazione obbligatoria. https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/rc-auto-farina-26-mln-veicoli-non-assicurati-mancati-premi-per-1-mld.html

Fino ad oggi in realtà qualche altro giudice che si era pronunciato con esclusione del risarcimento per chi circola senza assicurazione RC Auto obbligatoria, sull’assunto fondamentale che se il conducente avesse rispettato il divieto di circolazione in assenza di RC Auto obbligatoria non sarebbe incorso in alcun incidente stradale, oggi con la nuova sentenza si va oltre.

Per il giudice Tango infatti fare circolare un veicolo che non può essere utilizzato per divieto di legge costituisce un comportamento illecito e illegittimo, «tanto grave da essere immeritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico».

Finalmente secondo questa sentenza e questa analisi, lo Stato, data la sua funzione, non può e non deve accordare un risarcimento ad un bene quando quest’ultimo sia in una situazione contra legem e la lesione non potrà essere inquadrate fra quelle ingiuste considerato che non si può tutelare chi ha concorso a causare il danno subito, adottando un comportamento a sua volta ingiusto.

A questo punto se ad una prima lettura si potrebbe pensare solo ai danni subiti dall’auto non assicurata ma  anche quelli che dovesse ricevere il conducente e soprattutto una terza persona eventualmente trasportata sul mezzo, il cosidetto terzo trasportato.

Secondo una lettura stringente della sentenza, c’è da fare un ulteriore focus sul terzo trasportato, che anche se ignaro del fatto che l’auto su cui viaggiava era priva di copertura  rc Auto obbligatoria, secondo questa lettura  potrebbe essere costretto a far ricorso al fondo vittime della strada, che si ricorda è gestito da Consap per trovare risarcimento dal danno subito.

Molto dipenderà dalla prossime sentenze che interverranno sul punto, ma «è indubbio che quella del tribunale di Napoli è stata una sentenza che ha cambiato completamente l’angolazione di disamina della questione», osservano da Ania

nelle more delle future sentenze e soprattutto in riferimento agli automobilisti che invece circolano con regolare copertura assicurativa RC Auto Obbligatoria, c’è da informare chi legge sulla possibilità che offrono alcune compagnie di poter estendere con una garanzia accessoria i danni subiti dal veicolo in caso di sinistro occorso con veicolo non assicurato con indennizzi separati per danni a veicolo e danni al conducente.

Una nota di non poca importanza è che la garanzia accessoria venduta potrà attivarsi su veicolo identificato ma non assicurato, ciò significa che non potrà essere utilizzata se trovo il veicolo danneggiato da urto di veicolo non identificato e quindi ignoto…abbastanza palese e ragionevole, ma spesso viene fatta questa domanda e quindi colgo occasione per specificare.

Le  Compagnie che propongono questa garanzia accessoria  provvederanno,  in  caso  di  incidente  stradale  con  collisione  con  altro  veicolo identificato,  all’indennizzo  dei  danni  materiali  e  diretti  subiti  dal  veicolo  indicato  in polizza e dei danni alle persone che vi si trovano a bordo.

Ogni Compagnia prevederà alcune condizioni di dettaglio certamente che  la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte e che poi l’assicurato fornisca almeno  uno  dei  documenti  di  seguito  elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente quali il verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, in via alternativa il modulo  di  constatazione  amichevole  (modulo  blu  CAI)  debitamente  compilato e  sottoscritto  da  entrambi  i  conducenti  con  dichiarazione  testimoniale  di  un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.

In alternativa a quanto suddetto viene richiesta denuncia/esposto  all’autorità  presentata  dall’Assicurato  entro  5  giorni  lavorativi dalla  data  dell’incidente,  con  eventuale  dichiarazione  testimoniale  di  un  soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.

La denuncia per quanto non ascrivibile, ancora ad oggi ad un illecito penale ma civile, è una denuncia che a tutti gli effetti può essere presentata e deve essere accolta.

Infatti rifiutare una denuncia comporterebbe una commissione di reato di rifiuto di atti di ufficio.

I poteri tipici del pubblico ufficiale sono infatti

  • assumere informazioni;
  • ispezionare cose e luoghi;
  • effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
  • eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;
  • sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione;
  • ricevere denunce e querele.

Secondo l’ art 193 cds della Strada a seguito assenza assicurazione si procederà a sequesto mezzo non assicurato e l’atto di denuncia pone  in essere una chiara ed evidente volontà di fare emergere l’illecito.

Altro punto dirimente in riferimento alla garanzia aggiuntiva è che il numero dei veicoli coinvolti sia pari a 2. Nel  caso  in  cui  vi  siano  i  presupposti  per  l’applicazione  di  questa  condizione, l’Assicurato cederà alla Compagnia,  sino  all’ammontare dell’importo  ricevuto, il proprio  diritto  di  credito nei  confronti  del  responsabile  civile,  dei  loro  condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Ora non serve altro che provvedere ad integrare la copertura assicurativa RC Auto obbligatoria con la garanzia accessoria discussa Danno da veicolo non assicurato e per chi dei cattivi ancora non assicurati che leggesse questo blog, spero nessuno di correre immediatamente ad assicurare il veicolo…i comportamenti illeciti non sono mai accolti e le dimenticanze non sono scuse proponibili.