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Rc Auto: italiani pagano 60 Euro in più a causa delle Truffe

I recenti rapporti dell’Ivass (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), faccio riferimento all’ultimo rapporto IVASS sui costi RC auto, che risale al 13 marzo 2025 dal titolo Analisi delle dinamiche dei premi r.c. auto Quaderno n. 33 ed altri studi, quali quelli del Codacons hanno messo in luce un costo aggiuntivo di circa 60 euro in più che grava sulle polizze Rc auto italiane rispetto alla media europea.

Secondo l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), tra gennaio 2021 e luglio 2024, il premio medio è aumentato del 12,6%. Questo rialzo segue comunque da un periodo di riduzione dei costi assicurativi registrato tra il 2014 e il 2021, durante il quale si era osservata una diminuzione del 25,3% in termini nominali e del 29,7% in termini reali (concausa possibile ritengo il Covid)

Questa maggiorazione, che a livello nazionale si traduce in un esborso di 4,2 miliardi di euro per i 42,1 milioni di veicoli assicurati, è una conseguenza diretta delle strategie adottate dalle compagnie assicurative per difendersi dalle truffe. Sebbene in passato il divario fosse ancora più ampio (circa 200 euro), questa situazione continua a minare la competitività del Paese.

Secondo fonti dell’authority, il 46% di questi 60 euro extra è attribuibile a fattori oggettivi come una maggiore frequenza di sinistri, condizioni stradali più precarie e risarcimenti più generosi in caso di decesso. Tuttavia, rimane un considerevole 54% di questo sovrapprezzo la cui origine non è chiaramente definita. È importante sottolineare che queste frodi e truffe non colpiscono solo gli assicurati onesti, ma appesantiscono anche il sistema giudiziario, finanziato attraverso la fiscalità generale.

Il premio medio per l’Rc auto in Italia si attesta sui 286 euro, significativamente più alto rispetto ai 226 euro della media degli altri Paesi europei. Solo il Regno Unito registra costi superiori, mentre Spagna (circa 176 euro) e Francia (circa 186 euro) presentano tariffe più contenute.

Daricordare comunque che questa situazione emerge a fronte di un 2022 da ricordare fra gli anni difficili per il settore assicurativo, con margini per polizza negativi in molti mercati, inclusa l’Italia, dove il margine tecnico per polizza è risultato tra i più bassi d’Europa (-22,8 euro).

In questo scenario, di aumento dei premi RC Auto, emergono figure che traggono profitto da un sistema “predatorio e subdolo”. Organizzazioni criminali, spesso di stampo mafioso, si avvalgono di una rete di professionisti compiacenti – medici che redigono falsi referti, periti che attestano incidenti inesistenti, falsi testimoni retribuiti e avvocati che producono pareri per ottenere maxi-risarcimenti – per perpetrare frodi assicurative. Persino alcuni giudici di pace sono stati segnalati per il loro doppio ruolo di consulenti per le compagnie assicurative e decisori sull’entità dei danni.

Questa dinamica ha una ricaduta diretta sui costi delle polizze nelle diverse aree geografiche. Napoli, ad esempio, registra i premi più elevati d’Italia: assicurare un’Audi Q3 costa 1.040 euro contro i 500 euro di Bologna. Questa disparità ha portato a fenomeni come quello registrato a Trento, dove una società fittizia ha sottoscritto 340 contratti di clienti residenti a Napoli, presumibilmente per beneficiare di tariffe più basse.

In sintesi, l’Italia si trova a fronteggiare un problema significativo di truffe nel settore dell’assicurazione auto, un fenomeno che gonfia i costi per i cittadini onesti e intasa il sistema giudiziario, con un premio medio nazionale che supera di 60 euro la media europea.

Quaderno_33.pdf

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Polizza catastrofale: per chi è obbligatoria e quali beni copre

L’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.

La ratio di questa misura è duplice: da un lato, si cerca di ridurre il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall’altro, consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.
L’obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 nell’ambito della legge di conversione del decreto mille proroghe.

Il decreto attuativo sull’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali da parte delle imprese, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è stato pubblicato lo scorso 28 febbraio.

Il decreto interministeriale prevede quattro leve per gestire un calmiere dei premi delle polizze: definizione degli eventi,
casi di esclusioni, limiti di indennizzo e massimali/franchigie

Il Decreto Attuativo pubblicato in GU lo scorso 28 febbraio prevede 12 articoli utili alla migliore definizione e corretta quadratura del rischio catastrofale:

Art. 1 DEFINIZIONI L’ articolo riporta le principali definizioni anche di carattere assicurativo (es. somma assicurata, scoperto, costo di ripristino), volte ad individuare sia il perimetro soggettivo della nuova normativa, nello specifico quindi le imprese che dovranno attenersi all’obbligo assicurativo, sia il perimetro oggettivo e quindi i beni che dovranno essere nello specifico assicurati. Nella parte finale dell’articolo vengono specificate anche le esclusioni.

Art. 2 OGGETTO DELLA COPERTURA In sintesi riprende integralmente quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della finanziaria 2024 specificando tutti gli aspetti che dovrà disciplinare il decreto: definizione eventi calamitosi, modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi , limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese, aggiornamento dei valori di cui al comma 104 della suddetta finanziaria, modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’Ivass.

Art. 3 EVENTI CALAMITOSI l’articolo riporta le definizioni di alluvione, sisma e frana proposte dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) seppur con delle parziali modifiche.

Art. 4 DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI viene ribadito che il premio deve essere proporzionato al rischio. Viene inoltre specificato che i premi devono tenere conto delle misure di mitigazione del rischio adottate dall’assicurato e del principio di mutualità.

Art. 5 CAPACITÀ DI ASSUNZIONE specifica i criteri che le Compagnie dovranno adottare per la definizione della propria capacità assuntiva, superata la quale le stesse potranno decidere di non assicurare più il rischio senza che si possa configurare un’elusione dell’obbligo a contrarre (cd. Limite di tolleranza)

Art. 6 ENTITÀ DANNO INDENNIZZABILE ribadisce che lo scoperto non deve essere superiore al 15%. Tuttavia per le imprese con somma assicurata superiore ai 30 mil di euro, viene specificato che per le imprese con somma assicurata superiore a 30 mil di euro, la determinazione del danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Rientra quindi nella libera negoziazione delle parti, stabilire scoperti più ampi.

ART. 7 MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO: prevede che per la fascia fino a 1 mil di euro di somma assicurata il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata; per la fascia da 1 mil a 30 mil di euro, il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata. Oltre tale importo la definizione dei limiti di indennizzo viene rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Art. 8 TRASPARENZA OFFERTA ASSICURATIVA al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità dei servizi assicurativi nonché un’adeguata informazione alle imprese, le imprese di assicurazione mettono a disposizione di ogni punto vendita e nei siti internet il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.

Art. 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’OPERATIVITA’ DELLA RIASSICURAZIONE DA PARTE DI SACE SPA Tale articolo dispone che nella cessione dei rischi tra l’impresa di assicurazione e SACE, l’imprese può decidere di cedere tutto il portafoglio oppure escludere dallo stesso i rischi corporate. La disposizione è stata introdotta su espressa richiesta dell’Associazione dal momento che anche il pool assicurativo cat nat non riassicurerà i rischi corporate.

Art. 10 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 108 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213 viene specificato che lo schema di convenzione con SACE spa forma parte integrante del decreto e che per aderire al suddetto schema, le Compagnie dovranno sottoscrivere apposito atto di adesione entro il termine previsto dal suddetto schema.

ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO dispone che per adeguare i testi di polizza alla nuova normativa, le imprese di assicurazione avranno 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorrerà dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI Tale articolo dispone infine che il decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

Perimetro soggettivo

L’impresa con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all’estero con una stabile organizzazione di servizi in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’art. 2135 del codice civile (imprese agricole).
In sintesi l'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., comprese quelle del settore dei pubblici esercizi.
Nello specifico come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 151/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Per chiarimenti vedi anche: https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese

Perimetro oggettivo

La copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, e deve riguardare le immobilizzazioni materiali dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.).
L’OBBLIGO GRAVA SIA SUL PROPRIETARIO CHE SULL’UTILIZZATORE così come espressamente previsto dall’art. 1-bis rubricato “Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze”, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189 (legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – cd. DL Fiscale). Tale norma chiarisce senza timore di smentita che beni di cui alla sezione Attivo, voce B -II, numeri 1), 2) e 3) devono essere assicurati in quanto tali e non in quanto immobilizzazioni.

Attualmente, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Inoltre la mancanza di una copertura assicurativa potrebbe avere conseguenze immediate molto gravi sulla vita dell’impresa, perché le banche potrebbero giudicare l’esposizione troppo rischiosa e non erogare credito.

Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).

Nella buona sostanza delle cose, pur in assenza di una sanzione specifica per le imprese inadempienti all’obbligo assicurativo, in presenza di un obbligo che si potrebbe definire in questo momento apparentemente light, è evidente che la mancata copertura nei termini di legge provocherà palesi difficoltà alle imprese inadempienti.

Volendo concentrarci sull’esigenza dell’obbligo di assicurazione in capo alle imprese questo deriva da un palese dato di auemento catastrofi naturali che rileva come a seguito dei fenomeni catastrofali e sfortunatamente ben sappiamo come nel mondo siano sempre più frequenti senza esserne come Paese Italia ahinoi esenti, la percentuale di imprese coperte da assicurazione sia davvero esigua e che i risarcimenti nella migliore delle ipotesi quando arrivano da parte dei paesi d’origine, arrivino tardi facendo fallire in attesa di questi le imprese che hanno subito la catastrofe.

Secondo il rapporto Sigma Swiss Re 2024, il 2023 è stato caratterizzato da 332 catastrofi naturali (erano 285 nel 2022)
che hanno determinato, a livello mondiale, perdite economiche per 280 miliardi di dollari.

Terremoto Centro Italia del 2016 aveva solo l’1% dei danni assicurati.. il 99% dei danni non assicurati,
Guardando indietro nel tempo al Terremoto in Emilia del 2012 si rileva il 10% dei danni assicurati!
Tornando a guardare il Mondo, se osserviamo i danni prodotti dal terremoto di Fukushima del 2021 si riscontra solo il 67% dei danni non assicurati con un 33% assicurato.
(Fonte: AON, IVASS, OECD, Economic paper (Kunreuther H. C., Michel-Kerjan E. O., 2017); Greenpeace)

La chiave di lettura risiede nel palese disagio di fare fronte da parte degli Stati ai rimborsi così cospicui in tempi rapidi e in sintonia con i valori dei danni subiti da imprese con il rischio successivo di innescare un doppio danno definitivo la perdita dell’attività.
Ecco che la leva dell’obbligo definisce la costante situazione di perplessità circa un rischio che potrebbe far fare default ad un’impresa e mandare in crisi milioni di famiglie.

Una scelta volta a gestire al meglio la tutela dei patrimoni quando oramai è chiaro il sintomo di mancata tempestiva risposta da parte del pubblico nella rifusione dei danni per le imprese e di certo anche per i privati.

Nel merito della vicenda normativa la ratio sottesa deriva da un’attenta analisi su nostro Paese che risulta essere il paese europeo più vulnerabile alle catastrofi naturali. Lega Ambiente ha certificato l’elevata progressione delle catastrofi naturali avvenuta nel 2022 con aumenti percentuali a due o tre cifre rispetto all’anno precedente. Inoltre, secondo l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il 94% dei comuni italiani sono a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera (Ispra – https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/dissesto-idrogeologico/quadro-sinottico-su-frane-alluvioni-erosione-costiera).

Importante infine ricordare che SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto,  finalizzata ad aumentare la resilienza delle imprese italiane contro i danni provocati dalle catastrofi naturali, riducendo l’attuale gap assicurativo.

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Monopattini, chi è senza assicurazione può veramente essere multato?
Il gran «pasticcio» del nuovo "Codice della strada"

Fino a poco tempo fa Il monopattino elettrico veniva assimilato ad una semplice bicicletta, anche se esistevano già delle regole dedicate a nuovi sistemi di micromobilità urbana con età minima di 14 anni e velocità massima da 25 a 20 km/h (e 6 km/h nelle aree pedonali).

Il Nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre scorso (legge 177/2024), diventa per i monopattini un pasticcio all’italiana…

Perchè?

Iniziamo con ordine dalla lettura del punto 75-vicies quinquies (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=4&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=24G00199&art.idArticolo=14&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-29&art.progressivo=0#:~:text=75%2Dvicies%20quinquies.,articolo%202054%20del%20codice%20civile.), il testo recita:

“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″.

Viene prevista l’assicurazione obbligatoria per chi guida un monopattino, con riferimento ad una legge relativa alla RC sui veicoli. Tuttavia l‘assenza del contrassegno identificativo previsto per legge rende impossibile collegare un mezzo specifico alla relativa polizza assicurativa. Servirà un emendamento per riscrivere il testo? Dubbi sulla targa obbligatoria. Le polizze dovrebbero essere associate alla “targatura” dei monopattini, ma il contrassegno non è ancora disponibile. Sembra assurdo ma ad oggi è così.

Il tutto, infatti, è rinviato a quando il Ministero delle Infrastrutture emanerà il Dm che disciplinerà i «contrassegni di identificazione». La norma parla infatti di «contrassegni di identificazione», non si tratta dunque di una vera e propria targa. Ma come sarà questa sorta di «targhino» ancora non si sa, dato che i requisiti sono rimandati a un futuro decreto attuativo, che dovrà anche stabilire i materiali con cui sarà fatto e il prezzo di vendita di cui il ricavato, poi, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per ulteriori interventi di messa in sicurezza delle strade. Ricordo che la ratio della targatura di un mezzo, nel caso specifico del monopattino, ha il fine di poter individuare il mezzo, anche nell’ottica di una possibile sanzione. In sintesi senza il contrassegno è impossibile per le compagnie assicurative identificare un preciso monopattino da assicurare assimilando la nuova copertura obbligatoria alla RC Auto, richiamando la nuova norma espressamente le polizze automobilistiche.

Per i monopattini, non essendoci ancora le targhe, si potrebbe immaginare di indentificarli attraverso i numeri di seriali
Laddove si valutasse questa strada sorgerebbero problemi di natura operativa per espressa incompatibilità con gli assetti di vendita presenti nel mercato assicurativo. Per i non addetti ai lavori il sistema di preventivazione ed emanazione delle polizze si basa su un complesso sistema in cui viene censita la targa con relativo accesso al Pra e ad altre banche dati pubbliche per la verifica dei dati del veicolo e del proprietario. Fondamentale quindi per rendere effettiva la nuova normativa sull’obbligo polizza rc per monopattini che il decreto attuativo si sforzi di regolare i requisiti del contrassegno identificativo in modo compatibile con la disciplina della Rc auto.

La regolamentazione italiana sui monopattini elettrici presenta alcune forti differenze rispetto agli orientamenti europei e alla disciplina di altri veicoli simili

La direttiva europea promuove la micromobilità sostenibile senza imporre obblighi assicurativi per veicoli leggeri L’approccio italiano, che introduce l’obbligo di RC Auto per i monopattini, appare palesemente più rigido, così sembrando discostarsi dagli standard comunitari. Dal confronto per esempio con le biciclette elettriche che non sono soggette ad alcun obbligo assicurativo nonostante la presenza di caratteristiche tecniche simili ai monopattini con relativi rischi nasce un ulteriore interrogativo sulla normativa e sulla disparità normativa a prima vista non facilmente giustificabile.

Possono temersi multe?

La prima risposta sarebbe un no, o comunque facilmente impugnabili…e in attesa magari seguire l’orientamento della Polizia locale di Milano che nonostante nella circolare n. 19 dell’11 dicembre scorso ha confermato che l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici è già in vigore…, ma che senza le targhe dei monopattini, necessarie per inserire un veicolo assicurato nella banca dati, dove lo si rintraccia anche per comminare eventuali multe, la disciplina della RC Auto non pare in concreto applicabile., per aggirare il problema la Polizia Locale di Milano ha prospettato la possibilità di assolvere l’obbligo attraverso un’assicurazione di RC ordinaria, che assicuri non il mezzo ma il proprietario e il conducente del monopattino…

E quindi fino a quando non ci sarà il decreto attuativo sarà semplicemente opportuno valutare di stipulare una RC privata di natura personale, la c.d. RC Capofamiglia, in attesa novità e chiarimenti normativi per l’intanto essere tranquilli e godersi il monopattino in serenità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

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COS’È IL WELFARE AZIENDALE

Spesso se ne sente parlare, e spesso si rimanda la questione o la si affronta con improvvisate soluzioni momentanee.

Provo a spiegare in sintesi cos’è e come si può attivare in azienda.

Il Welfare aziendale è l’insieme delle iniziative che un’azienda può (e dovrebbe) intraprendere per la sicurezza e il benessere dei dipendenti, delle loro famiglie e della comunità sociale in cui è inserita.

Grazie a buone pratiche di welfare aziendale la tua azienda può ottenere importanti benefici economici, di business e sociali.

Viviamo in un mondo in cui il benessere e la sicurezza assumono per le persone un’importanza sempre maggiore.
Oggi più che in passato questa maggior sensibilità verso la salute ed il tema sanità deriva anche dalla consapevolezza di una sanità pubblica sotto pressione e sempre più incerta per le note liste d’attesa e non solo, un tema che diventa cruciale quindi come attualità e come futura sfida sociale e di certo demografica.

Il welfare aziendale è lo strumento che viene in aiuto delle imprese che desiderano prendersi cura a 360° dei propri dipendenti. Un mezzo prezioso che negli anni lo stesso legislatore ha promosso e favorito anche con agevolazioni fiscali e normative

Oggi gran parte della spesa di welfare è a carico diretto delle famiglie.
Non a caso il Welfare Aziendale continua a crescere, in particolare dal 2016 ad oggi: Il 75% delle PMI italiane ha sviluppato un modello di welfare almeno di livello medio. Le imprese che dichiarano apprezzabili livelli di gradimento e utilizzo dei servizi di welfare da parte dei loro lavoratori sono aumentate negli ultimi tre anni dal 30,4% al 41,9%. Nel 2024 le imprese con un livello di welfare molto sviluppato hanno aumentato il loro fatturato quasi del 50% (46,5%)

  • dati Rapporto 2024 WIPMI – L’ETÀ ADULTA DEL WELFARE AZIENDALE

QUANDO È IL MOMENTO MIGLIORE PER RICORRE AL WELFARE?
In realtà sempre. L’adozione di buone prassi di welfare aziendale apporta infatti importanti benefici economici, di business e sociali con Vantaggi per tutti gli attori del sistema

Vantaggi per gli imprenditori

  • Accesso a importanti agevolazioni fiscali e contributive
  • Aumento della competitività e miglioramento del posizionamento sul mercato
  • Miglioramento dei rapporti con i dipendenti
  • Attrazione di nuovi talenti e fidelizzazione dei dipendenti
  • Incremento del ruolo sociale dell’azienda

Vantaggi per i lavoratori

  • aumento del proprio benessere e del proprio potere di acquisto
  • Miglioramento della conciliazione tra lavoro e vita privata
  • Facilità di accesso alle cure e alla prevenzione

In sintesi

Le imprese che gestiscono il welfare aziendale come leva strategica hanno:

Raggiunto un elevato indice di impatto sociale circa 87%

Ottenuto miglioramenti della produttività circa il 54%

Attivare il welfare aziendale significa davvero interconnettersi con la propria rete produttiva e creare un legame di fiducia e nuovo benessere aziendale.

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Le novità del Codice della nautica da diporto

Il 21 ottobre è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 dello scorso 21 settembre.
Questo aggiornamento normativo si è reso necessario per adattare la legislazione alle trasformazioni dell’industria nautica e del diporto, cercando di colmare le lacune delle norme precedenti.

Un documento, frutto di quattro anni e mezzo di lavoro e della firma congiunta di 14 Ministri, introduce cambiamenti significativi nel panorama nautico italiano.

Ecco le principali novità.

Patente nautica per sedicenni

La novità più rilevante è l’introduzione del “patentino nautico” (patente D1), riservato ai giovani dai 16 anni in su. Questo permette loro di navigare entro 6 miglia dalla costa durante il giorno, utilizzando natanti da diporto (fino a 10 metri di lunghezza) o moto d’acqua, con motori fino a 85 kW o 115,6 CV (con specifiche restrizioni in base al tipo di propulsione, se fuoribordo, entrobordo e per le moto d’acqua).

Si tratta, dell’istituzione della patente D1 già contenuta nel decreto legislativo del 18 luglio 2005 e arrivata al traguardo finalmente dopo 19 anni.

Per ottenere tale abilitazione, i giovani dovranno comunque frequentare un corso formativo teorico-pratico e superare una prova di idoneità finale. L’obiettivo, è di certo avvicinare le nuove generazioni al mare in modo sicuro e regolamentato. Di certo si amplierà il mercato delle unità di cilindrata maggiore vito che resta invariata (fortunatamente) la possibilità di navigare, entro sei miglia dalla costa e senza patente unità di cilindrate inferiori.

Gli adulti, con la stessa abilitazione, possono condurre imbarcazioni fino a 12 metri.

Sostegno alla piccola nautica e valore alla nautica sociale

Il nuovo Regolamento favorisce inevitabilmente la piccola e media nautica, riservando inoltre un particolare riguardo a spazi portuali specifici per l’ormeggio di imbarcazioni fino a 6 metri ed inoltre favorendo la realizzazione di scivoli pubblici per la messa in acqua delle suddette imbarcazioni. Inoltre, chi gestisce le aree marine protette, nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, dovrà considerare agevolazioni per le unità da diporto appartenenti alla cosiddetta “nautica sociale”.

Nuove distanze limite per velocità e rumori molesti

Il Regolamento interviene anche sui limiti di velocità (vedi Art.83), fissando a 8 nodi il limite entro 500 metri dalla costa e a 3 nodi all’interno dei porti, nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all’ancora. Si tratta di una modifica importante, perché in precedenza si doveva mantenere il log al di sotto degli 8 nodi “entro 5.000 metri dalle coste”.

Il limite di 500 metri dalla costa, nelle acque marittime, vale anche per il nuovo divieto alle unità da diporto di produrre rumori molesti (nelle acque interne, tale limite è determinato dall’autorità competente).

Anche questa variazione non è una novità, ma è derivata dalla modifica del 6 aprile 2023 del decreto del 1 settembre 2021. Prima, infatti stando al decreto del 1 settembre 2021, si doveva mantenere il log al di sotto degli 8 nodi “entro 5.000 metri dalle coste” indipendentemente che si trattasse di spiagge o coste rocciose; con le nuove direttive è stato tolto uno zero e oltre 500 metri dalle coste si può andare a “manetta”…

Ragionevole finalmente il divieto di produrre rumori molesti entro 500 metri dalla riva. Un modo chissà per arginare il fenomeno delle “discoteche” in mare aperto? Chissà…

Aggiornamenti sulle dotazioni di sicurezza

Importanti novità anche per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza. Saranno introdotti strumenti come il GPS obbligatorio e le luci di emergenza ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio. Inoltre, viene riconosciuta la validità della bussola elettronica, così come viene consentito l’uso di cartografia elettronica al posto delle carte nautiche tradizionali e, per quanto riguarda i razzi di segnalazione da tenere a bordo, il loro numero è stato ridotto da 4 a 3 per la navigazione senza limiti e da 3 a 2 per la navigazione entro le 5 miglia, una notizia che di certo interesserà maggiormente il velista.

Tra le nuove dotazioni obbligatorie, che entreranno in vigore un anno dopo il decreto, vi sono anche l’ecoscandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri e la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo strumento di radioposizionamento (Gps), luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio

Per per le unità a vela si aggiungono “imbracature di sicurezza da ponte” (1 entro le 12 miglia e 2 oltre) con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale. Possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
Per le unità che navigano oltre le 12 miglia ma all’interno della Sar italiana (l’area di ricerca e soccorso nazionale), è prevista la possibilità di sostituire l’Epirb con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggi di soccorso.


Altre novità
Il Codice introduce anche semplificazioni per l’iscrizione al Registro internazionale italiano e l’uso di licenze di navigazione provvisorie, valide per sei mesi, estesa anche agli utilizzatori in leasing e la possibilità quindi di navigare con una licenza di navigazione provvisoria valida sei mesi, accelerando così i tempi messa in acqua.

Viene inoltre regolamentata l’attività di “assistenza e traino” per imbarcazioni da diporto e l’uso di droni, segnalando un’apertura del settore nautico verso le nuove tecnologie.


Queste modifiche mirano a rendere la navigazione più sicura, accessibile e in linea con le esigenze moderne, promuovendo al contempo una maggiore partecipazione delle giovani generazioni e delle piccole imbarcazioni nel mondo della nautica.

Di recente è stato pubblicato il 19 dicembre in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che introduce il programma d’esame per la patente nautica D1, il nuovo “patentino” per la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa, di cui consiglio la visione per i futuri giovani patentati.

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Polizze sanitarie e perchè stipulare

Proteggi la tua salute e quella della tua famiglia

Non nascondiamoci dietro ad un dito…ognuno di noi almeno una volta nella vita ha avuto necessita di rivolgersi chi più sfacciatamente, chi con non indifferenti imbarazzi e conseguenti inneschi emotivi di gratitudine “perpetua” ad amici medici o ancor peggio ad amici di medici, e a volte addirittura nei casi più disperati, ad amici di amici di medici per poter raggiungere in tempi certi e veloci una visita di accertamento di diagnostica o di semplice controllo per un check up generale.

Una situazione da “Aspettando Godot” che viene resa ancora più paradossale in un Paese la cui storia passata e recente si distingue per qualità sistema sanitario pubblico, oggi sempre più al collasso, dettato da diversi momenti di scelte politiche e di tagli economici, un sistema sanitario che non punta più essere elemento di sicurezza assoluta per i cittadini, sempre più provati anche post pandemia.

A sostegno di questo spaccato iniziale, prescindendo dalle esperienze di ciascuno, a confermare il tutto sono i numeri.
Da un Dossier di ”Cittadinanza Attiva”, l’organizzazione che dal 1976 difende i diritti dei malati, sulla sanità pubblica emergono dati davvero allarmanti che riporto fedelmente di seguito:

  • 375 giorni per una ecografia
  • 365 giorni per una TAC
  • 300 giorni per un dermatologo
  • 720 giorni per una mammografia (24 mesi)
  • 1 anno per un intervento in  cardiochirurgia
  • E ancora quasi 24 mesi per una mammografia, 12 per un’ecografia

A rendere questi numeri della vergogna ancora più tristi, insiste il noto problema della difficoltà della prenotazione, con complicazioni da paese cui l’unica azione da fare per risolvere sembrerebbe cambiare paese, con l’effetto reale che alla fine la stragrande parte delle persone rinuncia a curarsi.

Purtroppo i numeri che si leggono sul dossier aumentano con altri allarmanti dati, riferibili a casi come dire meno “urgenti” mi riferisco al bisogno di una visita oculistica, si legge che possono passare fino a 270 giorni, ma nel frattempo la cataratta cresce chè purtroppo non guarisce da sola, con il rischio di peggioramento.

Maggiori dettagli su: https://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/14977-presentato-il-rapporto-civico-sulla-salute-2022-i-diritti-dei-cittadini-e-il-federalismo-sanitario.html

E quindi l’epilogo di questo tormentata ricerca del controllo medico, è come annunciato in apertura, la telefonata all’amico o in assenza il rifugio nel privato con costi certamente non alla portata.

Il confronto e la riflessione sono quindi necessarie per iniziare a valutare di costruire un nuovo sistema di prevenzione e protezione.
E palese che i numeri analizzati sono particolarmente infelici e da fuga o da “rivoluzione”, ma si sa poi la realtà è altra e ci si allinea a quanto propone il contesto sociale ed in questo caso al panorama di offerta ed assistenza sanitaria.
Chi ci assicura quindi che siamo sulla strada giusta?
E’ sempre più cogente l’esigenza di un nuovo sistema di prevenzione e cura del cittadino.

Diventa quindi urgente e necessario, valutare il piano alternativo e fare il punto della situazione attuale sotto il profilo assicurativo, sperando e, precisando sin da subito, che l’auspicio comune è il miglioramento dello stato dei fatti, ma volendo essere concreti e non sognatori, non vedendo all’orizzonte segnali di segno opposto, diventa sempre più necessario valutare come più verosimile un’azione di coinvolgimento sempre più pieno di tutti gli attori nel sistema che eroga i servizi, con ciò riferendosi al mondo della sanità privata, quella convenzionata e quella pubblica.

Prima di ogni cosa è corretto precisare che, quando si parla di polizza assicurativa per la salute, è corretto spostare l’attenzione dal costo della polizza, alla sostanza della protezione, pur tuttavia anticipando sin da subito, per evitare inutili preoccupazioni, che i costi non sono affatto proibitivi e che a conti fatti sono parametrati proprio per essere accessibili al ceto medio.
E’ evidente infatti come chi ha grandi riserve economiche, utili ad essere attivate per il cosiddetto piano B in soccorso al piano A che va a rotoli, tendenzialmente salvo sia una persona che tenda a voler vivere senza pensare proprio a nulla, la polizza assicurativa nella sua esegesi storica, a prescindere dal tema sanitario, deve essere stipulata da chi non ha un piano B da poter attivare in emergenza.

E quindi la copertura della polizza  in cosa consiste?

Intanto è bene sapere che questa tipologia di polizza proprio per l’importanza data all’assicurato è una polizza che può essere costruita su misura, grazie a diverse formule disponibili dedicate alla persona, alla famiglia e ai dipendenti di un’azienda e alla possibilità di scegliere servizi e prestazioni con focus su prevenzione, diagnosi, ma anche cura, ed infine convalescenza.

Il tema tecnologia e mondo applicazioni spesso è una risorsa da non trascurare, si dirà, si parla di assicurazioni perché parlare di applicativi.
Ebbene alcuni grandi Compagnie assicurative, in verità quelle più note e quindi molto poche ancora ad oggi, prevedono al momento stipula polizza la possibilità di poter avere accesso a piattaforme dedicata che consentirà di prendersi cura della salute grazie a numerosi servizi. In buona sostanza si ha accesso ad un percorso di prevenzione costruito su misura per mantenere uno stile di vita sano ed effettuare una corretta prevenzione.
Ciò che emerge sin da subito che si inizia a parlare di polizza assicurativa che differentemente dalla solita assicurazione che si attiva a seguito sinistro inizia a ragionare in termini di servizio e quindi opportunità e benefit, infatti a fronte della stipula di alcune polizze sanitarie si potrà avere un medico a disposizione, si potrà effettuare un teleconsulto o videoconsulto con un medico di medicina generale senza necessità di prenotazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Inoltre è cura delle Compagnie in fase di studio e realizzazione delle polizze coinvolgere numerose strutture convenzionate di alto profilo. A prescindere da esistenza di app, in genere le polizze in oggetto, prevedono la possibilità di  aderire a strutture convenzionate presso cui poter beneficiare di tariffe agevolate e laddove previsto dalla polizza, del pagamento diretto da parte della Compagnia delle prestazioni erogate.

Punto nodale della stipula della polizza quindi diventa la consapevolezza di avere il piano B sempre operativo ma anche volendo leggerne la “giustificazione” della spesa sostenuta l’ ammortizzazione della stessa grazie alla possibilità di accedere a tutti i servizi collegati in termini di prevenzione e l’assistenza.
Un programma di prevenzione infatti consente di effettuare ogni anno un utile Check Up sanitario, e poter anche effettuare ulteriori esami a tariffe agevolate nelle strutture convenzionate.

Ripensando ai numeri sconfortanti iniziali, si riesce a tirare un sospiro di sollievo perché grazie alla stipula di una polizza sanitaria si avrà il vantaggio certo di sentirsi meno soli e con risposte immediate a problemi che per il malato vero o immaginario diventano certamente assillanti e fonte di agitazione e paure.
Il tema fondamentale della stipula della polizza di tipo sanitario resta certamente il sostegno alle visite specialistiche,  esami ed accertamenti diagnostici, elementi gestiti attraverso la polizza per cui si potrà  avere la possibilità di andare presso studi professionali o laboratori di analisi convenzionati senza dover anticipare nulla. Al pagamento ci penserà direttamente la Compagnia ed in alternativa, laddove si scegliesse una struttura non convenzionata si potrà richiedere un rimborso.


Si profilano di certo tanti vantaggi, ma la realtà della stipula, ed il pilastro della polizza, quando stipulata in forma globale, in termini di copertura, è la Cura, la gestione delle spese delle cure cui il paziente ha bisogno.
Qualora infatti si necessiti di ricorrere a ricovero con o senza intervento chirurgico, o intervento chirurgico anche ambulatoriale, per malattia, infortunio o parto, si potrà usufruire delle prestazioni sanitarie senza pagare direttamente, se verranno scelte le cliniche convenzionate, mentre laddove si opti per altre strutture, in seguito, si potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute nelle strutture non convenzionate
Interessante la previsione delle spese come quelle rese necessarie da un trapianto d’organi, ed in alcune polizze la previsione della copertura per la medicina alternativa, di apparecchi e ausili, e persino, in alcune Compagnie primarie, di assistenza psicologica se la malattia o l’infortunio siano stati particolarmente gravi.

Il tema grandi interventi chirurgici, è trattato con particolare riguardo considerato che si può optare di avere una copertura per le spese sanitarie anche solo per i grandi interventi chirurgici, quindi valutando solo la parte del rischio e non del servizio a monte.

Gli argomenti a sostegno della stipula di una polizza sanitaria quindi sono davvero tanti, non ultimo la possibilità di prevedere in fase di stipula di poter avere a disposizione, a fronte dell’ acquisto di una garanzia aggiuntiva, di un capitale, anche importante, nel caso in cui venga diagnosticata una grave malattia, così da aver a disposizione un capitale utile per far fronte a tutte le conseguenze, non solo mediche, che la malattia porta con sé, quali in esempio l’adattare l’ abitazione al nuovo stato o richiedere l’assistenza continuativa e per lunghi periodi di una badante.

E’ certo che è sempre più necessario riflettere seriamente sullo stato attuale della sanità in Italia, la pandemia  ha dato piena conferma della centralità del nostro sistema sanitario, che è stato sottoposto a uno stress di gravità impensabile e che ha retto allo shock, seppur con danni non indifferenti, grazie alla professionalità, alla dedizione e al sacrificio di tutti coloro che hanno operato in prima linea, e di certo alle politiche monetarie ed economiche.
Sfortunatamente non si leggono di novità eclatanti sotto il profilo attuale di potenziamenti del sistema pubblico con maggiori dotazioni finanziarie.

E’ quindi evidente che un buon viatico potrebbe essere quello di una maggiore adesione alle assicurazioni sanitarie e certamente un modello di welfare innovativo che combini al meglio le risorse pubbliche e private, in cui il pubblico resti pubblico tagliando via le opzioni intramoenia così da assolvere senza conflitto di interessi il ruolo pubblico e con un ruolo più ampio assegnato alla sanità integrativa che, basandosi su un principio di mutualità, elemento distintivo delle assicurazioni, potrebbe garantire maggiore uguaglianza ai cittadini e maggiori livelli di protezione per i malati.

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Rischi cyber: il 40% delle aziende italiane non ha i requisiti minimi per stipulare una polizza assicurativa ed inizia ad imperversare la consapevolezza di porre rimedio a 360°

È il segnale d’allarme lanciato da Assiteca durante il convegno “La tutela dei dati in azienda: tra cyber security e compliance”, quello della carenza di requisiti.

A seguito della guerra fra Ucraina e Russia sono tanti i cambiamenti in atto e già avvenuti.

Nel mondo assicurativo di certo uno dei primi settori dello stesso ad essere colpito è il ramo trasporti.

Un altro settore assicurativo che è stato fortemente attenzionato, non direi proprio, colpito in quanto non ha avuto particolari sinistri, causa la mancata sensibilità pregressa assicurativa, è il settore dei rischi cyber.

Io personalmente ho all’attivo dall’inizio della pandemia 12 richieste sul rischio in oggetto. E 12 credetemi è un numero molto alto considerato il territorio dove opero, considerato che fino a ieri quando proponevo il tema assicurativo, anche utilizzando il canale social, venivo quasi denigrato da “sicuri” programmatori e “sicuri” conoscitori del web.

Eppure evidentemente così non è

In questi giorni presso il palazzo Edison a Milano si è tenuto il convegno “La tutela dei dati in azienda: tra cyber security e compliance”, organizzato da Assiteca, il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo, in collaborazione con The Adam Smith Society come riportato dall’articolo https://www.insurzine.com/2022/06/22/rischi-cyber-il-40-delle-aziende-italiane-non-ha-i-requisiti-minimi-per-stipulare-una-polizza-assicurativa/, da cui riporto alcuni passi salienti articolo.

Protagonisti dell’ incontro alcuni dei più autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni e dell’economia per affrontare il tema della cyber security e della compliance normativa. “Partendo dai risultati del Rapporto Clusit 2022, secondo cui nel 2021 gli attacchi nel mondo sono aumentati del 10% rispetto all’anno precedente così come ne è aumentata la gravità, è emerso che le aziende italiane sottovalutano la necessità di adottare iniziative strutturali di prevenzione e gestione del rischio cyber. È perciò necessario un profondo cambiamento organizzativo – oltre che tecnologico – da parte delle imprese rispetto al tema della sicurezza cyber, attraverso l’attuazione di una strategia preventiva di risk management e il trasferimento del rischio cyber al mercato assicurativo.”

Questo quanto emerso nell’ incontro moderato dall’amico, “collega” di un’avventura politica entusiasmante, persona di grande sensibilità e carisma,  Avvocato Alessandro De Nicola, Presidente di The Adam Smith Society, con interventi in qualità di relatori di Gabriele Faggioli, Presidente Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Francesco Pizzetti, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino e già Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto del Tribunale di Milano, Stefano Mele, Partner dello studio legale Gianni & Origoni e Responsabile del Dipartimento Cybersecurity, Ottorino Capparelli, Responsabile Governance, Risk & Compliance di Assiteca e Marianna Vintiadis, Founder e CEO di 36Brains.

Cyber security, la vulnerabilità delle aziende italiane

Ottorino Capparelli, Responsabile Governance, Risk & Compliance di Assiteca, ha focalizzato il suo intervento come riportato bene dall’articolo già richiamato, sulla vulnerabilità delle imprese italiane agli attacchi cyber: “Le statistiche a nostra disposizione ci consegnano un dato allarmante sul fronte della cyber security. Le aziende sono consapevoli dei rischi legati alla sicurezza dei propri dati, ma solo il 27% è coperto da una polizza assicurativa contro questo genere di rischi. La criticità del dato diventa ancora più evidente se confrontato con un’altra statistica, derivante dalle nostre ricerche: il 40% delle aziende italiane semplicemente non è in condizione di stipulare alcuna polizza assicurativa contro i rischi cyber. Questo accade perché i sistemi informatici da proteggere sono talmente sottodimensionati o obsoleti da non rendere l’assicurazione di questo rischio appetibile per le compagnie assicurative. Tale dinamica è inoltre riflessa dall’andamento dei premi: nel 2021, a fronte di un numero stabile di aziende assicurate contro il rischio cibernetico, sono cresciuti in modo evidente i premi – sintomo del fatto che questo genere di protezione, sebbene sia oggi più che mai necessaria, rischia di non essere sostenibile dal punto di vista economico a causa della scarsa attività di prevenzione delle aziende.”

Nel 70% dei casi di richiesta assicurativa pervenutami dai potenziali assicurati, la Compagnia/le Compagnie a cui ho proposto il rischio, previo invio questionario tecnico, molto complesso, inviato alle aziende interessate e debitamente compilato, riscontrano numerose vulnerabilità, causa un comportamento frutto di una “certezza” di inviolabilità ritenuta fino ad oggi dalle aziende, le stesse aziende che oggi si preoccupano, finalmente, della loro potenziale vulnerabilità e del rischio cui sono esposte. Solo in un caso ad onor del vero fra questi una Compagnia ha consentito poter gestire la criticità fornendo le dovute ed opportune motivazioni  e rendendosi disponibile a rivedere i calcoli laddove opportunatamente gestita la vulnerabilità dichiarata.

Guerra Ucraina-Russia, cyberspazio scarsamente utilizzato

Stefano Mele, Partner dello studio legale Gianni & Origoni, ove è il Responsabile del Dipartimento Cybersecurity e co-Responsabile del Dipartimento Privacy, come riferito dall’articolo suddetto, ha esplorato il rapporto tra cyber security e geopolitica, collegandolo all’attuale conflitto Russia-Ucraina: “A dispetto dei proclami giornalistici che quotidianamente leggiamo, il conflitto armato che da oltre due mesi la Russia sta conducendo contro l’Ucraina ha visto il cyberspazio come un campo di battaglia scarsamente utilizzato. Infatti, se prima dell’invasione, la Russia ha sicuramente sfruttato Internet e le tecnologie per attività di propaganda e disinformazione al fine di provare a vincere la guerra nella mente dei cittadini ucraini e questo piano – come sappiamo – non ha funzionato, durante il conflitto convenzionale attualmente in atto il cyberspazio non è stato il territorio prediletto dal governo di Mosca. Ciononostante, siamo di fronte ad un attore statale che nel corso degli ultimi anni ha sviluppato buone capacità all’interno di questo ambiente operativo e che non ha esitato più volte a dimostrarlo. Occorre, pertanto, che le PA e le aziende italiane che erogano servizi essenziali per i cittadini e per la nostra sicurezza nazionale mantengano alta l’attenzione verso gli attacchi cibernetici di matrice russa soprattutto successivamente alla conclusione del conflitto convenzionale, quando, con il perdurare delle sanzioni contro la Russia e degli aiuti nei confronti dell’Ucraina, Putin potrebbe utilizzare proprio gli attacchi cibernetici come il principale strumento ritorsivo nei confronti dell’Italia, dell’Unione europea e più in generale di tutti i Paesi appartenenti all’Alleanza Atlantica.”

Cyber crime, i risvolti penali

Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, si è concentrato sui risvolti penali del reato di cyber crime: “Purtroppo ci troviamo davanti ad una gamma di crimini caratterizzata da un elevato livello di impunità, legata principalmente alla difficoltà di attribuire i singoli reati a soggetti identificabili. Per questo motivo, è sempre più importante concentrarsi sulla prevenzione del reato. Le aziende colpite da attacchi cyber sono restie a denunciare, anche per il connesso danno reputazionale. In questo contesto, potrebbe essere l’assicurazione contro il rischio cyber a permettere alle imprese di arginare i danni.”

In tutto questo nuovo panorama di rischio, ormai noto anche ai non addetti ai lavori, oltre alla buona attenzione rivolta alla gestione delle criticità, è sempre più opportuno valutare un’adeguata copertura assicurativa a tutela dei danni arrecati ai terzi e certamente ai danni reputazionali dell’azienda che dovesse subire attacco informatico per poter trasferire almeno in parte il rischio cyber sull’assicurazione…che di certo non sarà economica, ma certamente più economica di dover fronteggiare l’avverarsi del rischio senza copertura trovandosi esposti con il proprio patrimonio e chiamata in giudizio.

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E se la coccinella portafortuna fosse una polizza?

Avete mai sentito parlare di TCM?

Cerchiamo di saperne di più e dell’importanza davvero vitale di avere una copertura TCM

Inizio subito con il precisare senza tenere troppo sulle spine il lettore curioso e inconsapevole che si tratta di una polizza su rischio di premorienza, acronimo di Temporanea caso morte, un rischio che chiaramente può portare delle conseguenze non solo sulla vita del possibile soggetto interessato, ormai quella purtroppo è finita e non resta che piangere per sempre, ma anche su quella dei suoi affetti più prossimi che da questa premorienza possono essere effettivamente danneggiati non solo per sempre nel loro cuore, ma anche purtroppo sotto il profilo economico.

E’ chiaro a noi tutti che l’unico elemento di certezza della nostra esistenza, è rappresentato dal fatto che la nostra vita purtroppo non è limitata.

Se quindi da un punto di vista meramente probabilistico, questo non rappresenta un evento aleatorio che tradotto per chi non conoscesse il significato è un evento il cui verificarsi dipende solo e unicamente dal caso,  ma un evento deterministico ciò che rende in realtà aleatorio la morte è che il non sapere con esattezza il momento in cui questa avverrà.

L’incertezza sul momento dell’accadimento dell’evento morte rende questa “alea” un rischio dal quale possono derivarne conseguenze di tipo economico-finanziario, non tanto sulla vita del possibile soggetto interessato, ma anche e soprattutto su quella dei suoi affetti più prossimi che da questa premorienza potrebbero esserne effettivamente danneggiati.

Se il postulato è quello scritto finora, seppur sia molte volte scomodo dover fare riflessioni su eventi che ci rattristano al solo pensiero rendendoci agitati, è comunque necessario e doveroso, non solo parlarne e rifletterci, perché è dalle nostre decisioni di oggi che potrà dipendere il futuro benessere delle persone che ogni giorno dichiariamo di amare.
Uno dei modi più semplici e spesso sconosciuto per tutelare il futuro, è quello di rivolgersi al proprio consulente assicurativo, e chiedere di una polizza di tipo TCM.

Assicurazione TCM: che cosa è

Norma l’assicurazione cosiddetta TCM è una polizza per effetto della quale, il contraente a seguito corresponsione di un premio, si assicura che la compagnia di assicurazione provveda ad effettuare un pagamento ai beneficiari indicati all’interno del contratto (polizza), se si dovesse verificare il decesso dell’assicurato, entro una determinata scadenza che in genere coincide con la durata contrattuale.

In questa formula assicurativa accade che il contraente, ossia colui che stipula il contratto e l’assicurato cioè colui alla cui durata di vita sono agganciate le prestazioni oggetto del contratto assicurativo, coincidano (in genere l’assicurato coincide con il contraente ma può essere un soggetto diverso, seppur è sconsigliabile in caso di eventuali impugnazioni in giudizio da parte eredi assicurato, a maggior  ragione se i soggetti beneficiari indicati differiscano dagli eredi legittimi) mentre i beneficiari sono terzi soggetti che il contraente, con la stipula di questa polizza, vuole opportunamente proteggere.

Chi deve stipulare la TCM?

La chiave di lettura per avere chiaro il motivo della stipula è che si tratta di un tipo di polizza che si fa perché si vuole che siano altri a beneficiarne, proteggendoli da rischio premorienza dell’assicurato nell’arco di tempo di copertura assicurativa stabilita.
Polizze che quindi vengono di solito valutate in ambito familiare soprattutto per chi ha figli piccoli o comunque ancora in giovane età e quindi non ancora pronti all’autonomia economica o per chi è l’unico percettore di reddito anche se senza figli con marito o moglie disoccupati.

Va da sé che la convenienza a stipularla in giovane età, non deriva solo dalla tutela da approntare per i figli e per il partner, ma anche dal fatto che è una polizza che ha un premio il cui calcolo viene sviluppato sul fattore età e che cresce al crescere dell’età di stipula, pertanto più in avanti si è con l’età e meno economica risulta la sua sottoscrizione sia per il fattore età in ingresso sia per il fattore anni di durata su cui dedico un apposito momento di analisi.

Durata TCM

Sul tema durata, non esistono particolari vincoli, in quanto può essere scelta liberamente, ma di solito, per ragionamento di autonomia economica del figlio se stipulata alla nascita o in età infantile si stipula a 30 anni, ma certamente può essere valido anche un ragionamento di minor durata.

La polizza in termini di pagamento di premio assicurativo può essere gestito a premio unico o a premio periodico con cadenza annuale, semestrale, o anche se richiesto, mensile.

La polizza in oggetto per come ho imparato a definirla dai miei maestri assicurativi la si può definire un “cornetto portafortuna” che certamente si augura non dover mai usare e come tale resti un ulteriore portafortuna per sé e per la propria famiglia.

Per come è strutturato questo prodotto assicurativo, se l’evento morte si dovesse verificare entro la data pattuita da contratto, allora l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere il capitale assicurato ai beneficiari della polizza, in caso invece contrario, la Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione e può ritenere per sé i premi versati dal contraente…con tanta migliore felicità per l’assicurato il cui valore non è di certo mai quantificabile con una liquidazione assicurativa e per i suoi beneficiari che potranno godere dell’affetto del loro caro genitore nel più dei casi.

E quindi cosa, come e quando conviene stipulare

Inizio subito con il chiarire e mettere nero su bianco che non esiste  una polizza con un premio standard valido per tutti e che non esiste una copertura in assoluto migliore delle altre.

Il segreto è, come sempre amo fare con i rischi che mi vengono prospettati, comporre la polizza su misura del cliente e quindi definire il costo della polizza valutando tutte le eventuali garanzie accessorie ritenute utili al…mantenimento in vita dell’assicurato.

Vi starete chiedendo ma in che senso?

Ebbene è chiaro che la Compagnia assicuratrice non ha di certo interesse a che il suo assicurato muoia, per evidenti motivi non solo etici, ma sicuramente di mantenimento del premio, versato e concordato fino alla scadenza di polizza e come tale la polizza non veda mai integrale applicazione e anche può offrire un miglior accompagnamento alla vecchiaia con alcune garanzie ragionate.

E quindi cosa può fare la Compagnia?

La Compagnia può prevedere la stipula simultanea e collegata di garanzie accessorie su:

-invalidità totale permanente/non autosufficienza

-malattia grave;

-terminal illness.

Nel primo caso, se l’assicurato diviene invalido permanente, considerando sempre il grado di invalidità ammesso dalla Compagnia, e qui scatta un interessante livello di valutazione commerciale, l’assicurato può ottenere la sospensione del pagamento del premio rimanendo però valida a tutti gli effetti la copertura offerta dalla polizza.

Nel secondo caso, la garanzia malattie gravi  nel caso in cui venga diagnosticato all’Assicurato una delle malattie gravi, anche qui si attiva la diversità di caratterizzazione di malattie gravi, coperte dalla garanzia che comporti una invalidità superiore o uguale alla percentuale indicata in polizza, sarà prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale minimo con un massimo previamente stabiito.

Infine la garanzia teminal illness  nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia terminale che comporti un’aspettativa di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno, da Compagnia a Compagnia, sarà prevista la corresponsione immediata del capitale previsto in caso di decesso in vigore al momento del riconoscimento dello stato di malattia terminale.
Lo scopo primario è quello di consentire il pagamento di cure importanti all’assicurato qualora sfortunatamente dovesse essergli riconosciuto lo stato di malato terminale.

In tale eventualità la compagnia paga una parte del capitale ancora prima del decesso.

Il tutto in un combinato disposto di logica volta a non liquidare e quindi non far morire prematuratamente l’assicurato, con una chiara logica da cui si può desumere che l’interesse della Compagnia è quello di sostenere il suo assicurato.

Alcune Compagnie, la Compagnia per la quale lavoro è fra queste propone anche:

  • Prestazione in caso di Decesso “Instant Benefit”:
  • Prestazione complementare:

Per la prima: in caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale pari a 5.000,00 Euro, al Beneficiario nominativo irrevocabile o, in sua mancanza, agli eredi legittimi del Beneficiario nominativo irrevocabile entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione, da parte della Compagnia, dei documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento.

Scopo della garanzia: organizzazione spese funerarie

Per la seconda: nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio o, in alternativa, ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione, è prevista la corresponsione, al Beneficiario designato, di un ulteriore capitale pari al:

capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 250.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio; – doppio del capitale assicurato della prestazione in caso di decesso con il massimo di 500.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione, nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la presente opzione.

Le garanzie appena discusse sono evidentemente delle garanzie squisitamente accessorie di questa polizza che non può essere lo strumento di copertura adatto quando invece questi bisogni siano le esigenze primarie che spingano alla stipula del contratto assicurativo, si rischierebbe infatti in questo caso di incorrere in una polizza non adeguata alle esigenze assicurative assicurato ed in questa eventualità bisognerà studiare e cercare altri tipi di prodotti assicurativi.

Chi sceglie e come il giusto capitale da assicurare

E’ evidente che la vita di ognuno di noi non può essere mai valorizzata, in termini morali ed etici certamente è palese che il valore di una persona non può essere sostituito da una somma di denaro.

Ma così non è se si cambia prospettiva e cioè se si analizzano i due parametri fondamentali di questa polizza relativi alla durata della copertura assicurativa e al reddito del contraente, tutti elementi davvero utili a definire il corretto o perlomeno verosimile capitale che si deve assicurare in una TCM.

Il parametro reddito pone le basi per chiarire laddove ancora non fosse chiaro dopo quanto finora scritto che la TCM nasce con l’esclusiva finalità di copertura dei beneficiari dal rischio di premorienza dell’assicurato stesso, quindi non ha una funzione di arricchimento, ma semplicemente sostituiva di quello che era prima la fonte di sostentamento per il nucleo familiare, cioè il reddito dell’assicurato che si assicura per la morte nell’arco temporale della polizza.

Proprio parlando di arco temporale, ciò che rileva come fondamentale parametro è la durata. Infatti bisogna valutare che ognuno ha dei precisi limiti temporali per cui vuole che la polizza sia stipulata con il preciso intento di connettere la premorienza ad esempio alla durata del periodo di studi dei propri figli e alla relativa assenza di indipendenza economica degli stessi e quindi alla loro maturità economica o diversamente al periodo di estinzione di un mutuo e così via per altri scopi correlati a specifici motivi temporali.

Alla luce di questi due fondamentali parametri si vanno a fare delle considerazioni mirate circa il capitale da assicurare. Nella prassi per molte compagnie sono presenti delle soglie minime, e usualmente il livello da cui si parte è un valore di 50 mila euro, meno non avrebbe senso discuterne per dare un minimo di “serenità” di riorganizzazione agli eredi a seguito della prematura scomparsa assicurato.

Altri due parametri fondamentali da tenere in considerazione non per il valore da assicurare ma che determinano il costo della polizza, per parlare sempre in termini assicurativi il premio di polizza, e che quindi in un certo senso possono incidere sulla scelta del valore da assicurare, sono connessi direttamente alla persona dell’ assicurato.
Fondamentalmente a parità di capitale assicurato, due polizze potranno presentare premi differenti. 

Fattore fondamentale età e il fatto che l’assicurato sia un fumatore  o meno, entrambi aspetti che incidono sul livello del rischio assicurato con ciò intendendo la probabilità di morte.

Assicurazioni TCM: le clausole contrattuali

Come ogni buona stipula di polizza, ai fini di una valutazione sulla adeguatezza della polizza che stiamo stipulando, non si può prescindere dall’esaminare in sede di conclusione del contratto, tutte quelle clausole che si trovano nel contratto stesso che potrebbero incidere sulla qualità della copertura offerta, come la presenza di eventuali clausole di limitazioni o di esclusione.

Nelle clausole di esclusione di solito, sono indicate tutte le ipotesi di decesso per le quali l’assicuratore non pagherà la propria prestazione. Ad esempio di solito non sono coperti i decessi causati da avvelenamenti, o da malattia o infortuni che esistevano già al momento della stipula, che avrebbero condotto alla morte o ancora non sono coperti i decessi nel periodo di carenza dei famosi 6 mesi dalla stipula ad eccezione della morte per un elenco tassativo di malattie sopravvenute; interessante sapere che alcune Compagnie prevedendo la morte per polmonite, fra quelle per cui non è prevista la carenza, e verificandosi spesso la morte per Covid 19 per polmonite questa ipotesi godrà di copertura senza carenza.

Fra le esclusioni ci sono anche da considerare quelle relative a morte causata da catastrofi naturali come terremoti e così via.

Da precisa che il più delle volte non sono oggetto di copertura i decessi che avvengono nello svolgimento di particolari professioni o sport pericolosi.

E la fiscalità?

Una  caratteristica: il capitale che l’assicuratore dovesse liquidare ai beneficiari di una TCM è sempre da considerare esente da imposte 

Premi: sono sempre detraibili dal reddito imponibile per una percettuale pari al 19% del totale dei premi versati e fino ad un valore massimo di 530 euro totali.

Ed ora tutti a pensare ad assicurarsi in sicurezza.

Anche stavolta il mio motto cade a pennello.

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Sanità e polizze: l’effetto post pandemia

Come è cambiato il mercato assicurativo nel settore salute durante gli anni del Covid-19, quali bisogni si sono generati e quali sono le sfide future dal punto di vista demografico, dal welfare al sostegno all’invecchiamento, dalla disabilità al disagio mentale.

IVASS, Una copertura per tutti i cittadini

Negli ultimi due anni c’è stata una crescita evidente e costante dei costi della salute,  la cui ragione primaria è da ricercare sull’ impatto della pandemia.

L’IVASS, per i non addetti ai lavori l’Istituto di Vigilanza Assicurativa, con il suo consigliere Riccardo Cesari, comunica che la spesa pubblica per la salute è aumentata del 6,7% solo nel 2020,  così accrescendo notevolmente il suo peso rispetto al Pil, considerato certamente che il crollo del Pil è stato eccezionale (-7,9%).

C’è da fare un raffronto, uno di quei soliti confronti in cui l’ Italia ne esce fanalino di coda, infatti come da si può leggere da una dichiarazione del consigliere Cesari, “La spesa è inferiore a quella di Germania, Svizzera e Francia, solo per fare degli esempi di Paesi con cui ci confrontiamo”.

Discorso invece diverso va fatto per la non autosufficienza, problema che coinvolge 3,1 milioni di italiani, di cui due milioni oltre i 60 anni. “La spesa totale per l’assistenza di queste persone è di circa 33 miliardi, tra esborso dello Stato e dei privati”, ha ricordato il consigliere di lvass, aggiungendo che “c’è spazio per una copertura assicurativa universalistica per tutti gli italiani”.

Ciò che emerge dalle analisi svolte dall’lvass sarebbe quindi una potenziale rendita annua di 29mila euro erogata cash o in forma specifica, per una spesa complessiva di 24 miliardi al netto dei costi di gestione, sostanzialmente potendone valutare un risparmio rispetto alla spesa attuale per la non autosufficienza di nove miliardi circa: “una copertura di questo tipo, che mette insieme pubblico e privato, sarebbe un passaggio fondamentale per riformare la sanità”, ha spiegato Cesari

Cosa fare quindi veramente in Italia per cambiare lo stato delle cose in tema welfare.

Occorre fare quello che spesso manca all’Italia…pensare in grande, se si vuole veramente andare al nocciolo della questione e trovare la chiave di lettura per la sostenibilità e l’efficienza della spesa sanitaria italiana, insomma realizzando quell’ “efficientamento”, (a cui siamo abituati solo in combinazione con energetico), una parola a me cara, che nel corso di un mio intervento sulle politiche siciliane nel lontano 2012 , fu notata da un abile giornalista , oggi vicecaporedattore di TGR RaiTre, Guglielmo Troina, e mio buon amico, che non perse giustamente l’ occasione per provocare dal pubblico una domanda sul significato reale della parola efficientamento, volendo sostanzialmente lanciare un messaggio provocatorio da me raccolto con grande simpatia e consapevolezza.

Oggi più che mai parlare di “efficientamento” della spesa sanitaria, è necessario ed attuale e girarsi dall’altra parte non farebbe altro che acuire il problema, soprattutto dopo gli anni del Covid-19.

La tesi dell’efficientamento o meglio tornando al linguaggio corretto efficienza è in un certo senso sostenuta anche da Maria Bianca Farina presidente di ANIA che ha dichiarato che “La pandemia ha confermato la crucialità del nostro sistema sanitario, che è stato sottoposto a uno stress di eccezionale gravità. Lo shock è stato superato grazie alla professionalità, alla dedizione e al sacrificio di tutti coloro che hanno operato in prima linea, al senso di responsabilità della cittadinanza, a misure straordinarie di politica economica e monetaria”.

La sintesi delle dichiarazioni della Presidente è che bisogna raggiungere l’obiettivo nei prossimi anni di potenziamento del sistema pubblico, dotandolo di risorse adeguate chiosando con una dichiarazione che non lascia spazio ad  interpretazioni: “Sono anche convinta – ha sottolineato – della necessità di riflettere seriamente su un modello di welfare innovativo che combini al meglio le risorse pubbliche e private, con un ruolo più ampio assegnato alla sanità integrativa che, basandosi su un principio di mutualità, tipico delle assicurazioni, garantirebbe maggiore uguaglianza ai cittadini e più elevati livelli di protezione per i malati”.

IL FUTURO E’ ANCHE DIGITALIZZAZIONE SANITARIA

Nel corso della pandemia e subito dopo, per chi lavora nel settore assicurativo è stato un giornaliero e compulsivo ricevere domande con relative informazioni su polizze sanitarie e tutto ciò che potesse tutelare se stessi e i propri cari a seguito di malattia o prematura scomparsa…se prima bisognava lavorare molto a sostegno delle coperture offerte e dell’importanza delle stesse, con frequenti risultati non soddisfacenti e con risposte del tipo “abbiamo un ottimo sistema sanitario non c’è bisogno della polizza sanitaria” o peggio “io ho l’amico medico che mi aiuta”, oggi diversamente  senza troppa fatica le polizze sanitarie sono cresciute molto.

Il mercato assicurativo, oggi diversifica molto l’offerta con importanti garanzie e tutele con il chiaro obiettivo di avere più famiglie assicurate, con coperture maggiori e contratti di più lunga durata.

Una delle chiavi di lettura per consentire una sempre più importante differenziazione dell’offerta non solo sul profilo tutele e coperture assicurative ma anche servizi assicurativi è quella di aumentare la capacità dell’offerta con l’innovazione. La domanda di assistenza anche in remoto è infatti in grande crescita.

Dal lato assicurativo, dal lato di chi lavora con le compagnie e ne  studia i prodotti emerge un mercato assicurativo i cui player più importanti offrono la digitalizzazione di diverse fasi del percorso del paziente.

Il futuro tra migliore accettazione pubblica e maggiori tutele LTC

Secondo Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania, a fare da freno al pieno sviluppo del sistema privatistico nel welfare è “un problema ideologico che frena l’intervento del privato nel welfare” . Ciò che da anni emerge è per esempio il punto sui trattamenti fiscali che non sono certo di favore per i soggetti privati che operano nella sanità integrativa, a differenza degli altri Paesi europei visti con occhio diverso.

Le polizze sanitarie sono cresciute dell’8% nel 2021, quindi “qualcosa di buono la stiamo pur facendo”, ha aggiunto Guidoni, ricordando che “tra polizze collettive e individuali, il mercato assicurativo copre 13 milioni e mezzo di cittadini”. E poi il mercato assicurativo sull’Ltc, per intenderci con LTC acronimo di Long Term Care si intende l’assistenza a lungo termine con una varietà di servizi che aiutano a soddisfare le esigenze mediche e non mediche delle persone con una malattia cronica o disabilità (anche mentale) che non possono prendersi cura di se stesse per lunghi periodi.

Ora non serve altro che dedicare un po’ del proprio tempo a poter finalmente valutare per chi dei lettori non lo avesse ancora fatto alla ricerca e alla consulenza con il proprio assicuratore di fiducia, se sei capitato qui non è un caso, per costruire una polizza salute su misura, grazie alle diverse formule disponibili dedicate alla persona, alla famiglia e ai dipendenti di un’azienda e alla possibilità di scegliere servizi e prestazioni dedicati alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, ed alla convalescenza per così  proteggere la salute giorno per giorno e in caso di un imprevisto, come una malattia o un infortunio, non farsi trovare impreparati.

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Polizze asseverazioni Bonus Edilizi dopo il DL 13/2022: le nuove misure per i professionisti dei bonus edilizi.

Cambia davvero l’assicurazione dei tecnici asseveratori?

Il nuovo D.L. n. 13/2022, recante  “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, rappresenta l’ennesimo pacchetto di misure antifrode previste per la fruizione dei principali bonus fiscali dopo il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), la Legge n. 234/2022 (Legge di Bilancio 2022) e il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Con questa nuova misura il Governo ha deciso di tornare indietro sulle precedenti modifiche urgenti arrivate dal Sostegni-ter sul meccanismo di cessione del credito, ma ha anche previsto alcune importanti modifiche tra le quali quella che riguarda l’assicurazione professionale.

Cosa prevede nello specifico la novità sul tema assicurazione professionale.

Polizza adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate a carico del professionista tecnico nell’ambito dei bonus edilizi ma soltanto con riferimento agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. L’obbligo appena indicato, è rispettato in presenza di una polizza che non preveda esclusioni per l’attività di asseverazione, preveda un massimale specifico non inferiore a 500 mila euro e garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni se in operatività di claims made.

Questo è quello che si evince dalla lettura del comma 2, dell’articolo 2 del decreto legge n. 13/2022 in materia di misure sanzionatorie per le frodi edilizie, con particolare riferimento al nuovo massimale delle polizze assicurative che i professionisti tecnici sono “obbligati” a stipulare per le attività di asseverazione e/o attestazione di congruità delle spese.

Ciò che emerge abbastanza chiaramente, in maniera direi cristallina dal dossier di accompagnamento al provvedimento indicato (dl 13/2022), alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, modificando il precedente comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, è che le polizze assicurative dei tecnici, che asseverano o che attestano i lavori, siano stipulate con un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle dette attestazioni e/o asseverazioni.

La norma introdotta, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al testo, è tesa a rafforzare e rendere maggiormente qualificata la garanzia dell’asseverazione richiedendo che i tecnici stipulino  una  polizza  assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.

Per fare ciò, il legislatore, con il citato comma 2, dell’articolo 2 del dl 13/2022, al comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 ha sostituito le parole «Con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con la frase «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Entrando nel merito di quanto finora scritto e semplicemente riportato si può notare come la modifica, però, lascia inalterati i periodi successivi dello stesso comma 14 del citato articolo 119 prevedendo, al contrario di quanto indicato nel dossier (pag. 24 «viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro») che I’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve considerare rispettato se la detta polizza non indica esclusioni per I’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione, prevede un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’articolo119  e  garantisce «Se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti».

L’obbligo di stipula della polizza assicurativa si deve anche considerare rispettato, quando i  detti professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per  danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, sebbene adeguata con una appendice, una apposita una modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore e specifica polizza.

Se  l’attestazione  riguarda le spese che fruiscono della detrazione maggiorata  del 110%, di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34/2020, la polizza è specificatamente richiesta dal comma 14 e, quindi, la stessa deve rispondere alle indicazioni richieste ma se l’attestazione riguarda i bonus edilizi ordinari (quindi, diversi dal 110%) la polizza può anche non rispondere ai contenuti del comma 14, con una conseguente valutazione di mera opportunità che lo scrivente consiglia di valutare e stipulare ai fini di una migliore e conseguente tutela.

In buona sostanza, in linea con la dottrina maggioritaria, è oramai dato certo che la copertura assicurativa indicata dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 non costituisca una richiesta legata alla qualifica o alla tipologia di prestazione del tecnico ma un mero obbligo aggiuntivo legato esplicitamente alla fruizione del 110% (superbonus), considerato che che il citato comma 14 è collocato nel corpo delle disposizioni del 110% e non anche nelle disposizioni del comma 1-ter dell’articolo 121 dello stesso decreto, destinato a regolamentare le attestazioni di congruità dei bonus cedibili, come indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

A questo punto non resta che capire cosa concretamente devono fare i professionisti per essere in regola con l’assicurazione su Bonus edilizi e come le modifiche apportata dal D.L. n. 13/2022 all’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio cambiano l’assicurazione dei tecnici asseveratori.

Sorpassato il primo dubbio di chi chiedeva se l’assicurazione professionale prevista dall’art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) servisse unicamente per le asseverazioni e attestazioni che riguardano il superbonus 110% oppure anche per gli altri bonus edilizi, l’ultima modifica apportata dal D.L. n. 13/2022 ha generato alcune perplessità sulla tipologia di polizza necessaria.

Dubbi che dovrebbero essere risolti dalla nuova formulazione del richiamato comma 14 che va “esploso” nelle sue componenti delle quali per ciò che rileva sono da attenzionare i seguenti periodi:

Secondo periodo: I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Terzo periodo: L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Quarto periodo: In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Per quanto concerne invece la normativa sanzionatoria rileva il primo periodo, che tenendo ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli prevede applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Sempre in riferimento alla parte sanzionatoria sono da tenere bene a mente il quinto e sesto periodo dell’art. 14 in oggetto sulla non veridicità delle attestazioni o asseverazioni che comportano la decadenza dal beneficio. In riferimento alla decadena si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Ed ora dopo tutto questo scrivere, ed analisi del testo di legge lascio spazio ad un’ analisi pragmatica  o meglio ancora ad uno schema diretto e preciso (cerco di esserlo specialmente su un tema così scottante) su ciò che accade dall’avvio della normativa:

Il D.L. n. 13/2022 ha modificato l’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio prevedendo delle novità che entrano in vigore a partire dal 26 febbraio 2022. Ciò vuol dire che le polizze emesse nella vigenza della precedente versione del Decreto Rilancio non necessitano di essere aggiornate. Evviva per noi assicuratori e per i tanti clienti che seguo e che mi onorano della loro fiducia.

Ed ora il dubbio amletico che ancora circola fra tanti professionisti, Polizze single project o RC professionali con estensione?

Fino a prova contraria (e purtroppo in particolare su questa materia il legislatore, il governo, ci sta abituando a veri colpi di scena, peraltro non graditi), in riferimento alla tipologia di assicurazione professionale valida a partire dal 26 febbraio 2022, il D.L. n. 13/2022 ha modificato unicamente il secondo periodo del comma 14 come sopra scritto, che è quello relativo alla tipologia di polizza “single project” ovvero quella che il professionista stipula per il singolo intervento  che in un certo senso e probabilmente “coprono” meglio l’assicurato se si cerca la copertura assicurativa più consona, ma non tanto in termini di vera adeguatezza quanto piuttosto di relativa copertura a singolo committente nel pieno rispetto specie a diversi anni da stipula di una polizza ad hoc a tutela chiara per committente e per professionista.

Non vengono, invece, modificati il terzo e il quarto periodo del comma 14 con le necessarie conseguenze che in riferimento al terzo periodo è possibile utilizzare la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e C).

Insomma come previsto al quarto comma è possibile stipulare una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

In definitiva, i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di stipulare 3 tipologie di polizze a copertura dell’obbligo previsto dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

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