Blog

Polizze asseverazioni Bonus Edilizi dopo il DL 13/2022: le nuove misure per i professionisti dei bonus edilizi.

Cambia davvero l’assicurazione dei tecnici asseveratori?

Il nuovo D.L. n. 13/2022, recante  “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, rappresenta l’ennesimo pacchetto di misure antifrode previste per la fruizione dei principali bonus fiscali dopo il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), la Legge n. 234/2022 (Legge di Bilancio 2022) e il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Con questa nuova misura il Governo ha deciso di tornare indietro sulle precedenti modifiche urgenti arrivate dal Sostegni-ter sul meccanismo di cessione del credito, ma ha anche previsto alcune importanti modifiche tra le quali quella che riguarda l’assicurazione professionale.

Cosa prevede nello specifico la novità sul tema assicurazione professionale.

Polizza adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate a carico del professionista tecnico nell’ambito dei bonus edilizi ma soltanto con riferimento agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. L’obbligo appena indicato, è rispettato in presenza di una polizza che non preveda esclusioni per l’attività di asseverazione, preveda un massimale specifico non inferiore a 500 mila euro e garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni se in operatività di claims made.

Questo è quello che si evince dalla lettura del comma 2, dell’articolo 2 del decreto legge n. 13/2022 in materia di misure sanzionatorie per le frodi edilizie, con particolare riferimento al nuovo massimale delle polizze assicurative che i professionisti tecnici sono “obbligati” a stipulare per le attività di asseverazione e/o attestazione di congruità delle spese.

Ciò che emerge abbastanza chiaramente, in maniera direi cristallina dal dossier di accompagnamento al provvedimento indicato (dl 13/2022), alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, modificando il precedente comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, è che le polizze assicurative dei tecnici, che asseverano o che attestano i lavori, siano stipulate con un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle dette attestazioni e/o asseverazioni.

La norma introdotta, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al testo, è tesa a rafforzare e rendere maggiormente qualificata la garanzia dell’asseverazione richiedendo che i tecnici stipulino  una  polizza  assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.

Per fare ciò, il legislatore, con il citato comma 2, dell’articolo 2 del dl 13/2022, al comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 ha sostituito le parole «Con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con la frase «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Entrando nel merito di quanto finora scritto e semplicemente riportato si può notare come la modifica, però, lascia inalterati i periodi successivi dello stesso comma 14 del citato articolo 119 prevedendo, al contrario di quanto indicato nel dossier (pag. 24 «viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro») che I’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve considerare rispettato se la detta polizza non indica esclusioni per I’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione, prevede un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’articolo119  e  garantisce «Se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti».

L’obbligo di stipula della polizza assicurativa si deve anche considerare rispettato, quando i  detti professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per  danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, sebbene adeguata con una appendice, una apposita una modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore e specifica polizza.

Se  l’attestazione  riguarda le spese che fruiscono della detrazione maggiorata  del 110%, di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34/2020, la polizza è specificatamente richiesta dal comma 14 e, quindi, la stessa deve rispondere alle indicazioni richieste ma se l’attestazione riguarda i bonus edilizi ordinari (quindi, diversi dal 110%) la polizza può anche non rispondere ai contenuti del comma 14, con una conseguente valutazione di mera opportunità che lo scrivente consiglia di valutare e stipulare ai fini di una migliore e conseguente tutela.

In buona sostanza, in linea con la dottrina maggioritaria, è oramai dato certo che la copertura assicurativa indicata dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 non costituisca una richiesta legata alla qualifica o alla tipologia di prestazione del tecnico ma un mero obbligo aggiuntivo legato esplicitamente alla fruizione del 110% (superbonus), considerato che che il citato comma 14 è collocato nel corpo delle disposizioni del 110% e non anche nelle disposizioni del comma 1-ter dell’articolo 121 dello stesso decreto, destinato a regolamentare le attestazioni di congruità dei bonus cedibili, come indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

A questo punto non resta che capire cosa concretamente devono fare i professionisti per essere in regola con l’assicurazione su Bonus edilizi e come le modifiche apportata dal D.L. n. 13/2022 all’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio cambiano l’assicurazione dei tecnici asseveratori.

Sorpassato il primo dubbio di chi chiedeva se l’assicurazione professionale prevista dall’art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) servisse unicamente per le asseverazioni e attestazioni che riguardano il superbonus 110% oppure anche per gli altri bonus edilizi, l’ultima modifica apportata dal D.L. n. 13/2022 ha generato alcune perplessità sulla tipologia di polizza necessaria.

Dubbi che dovrebbero essere risolti dalla nuova formulazione del richiamato comma 14 che va “esploso” nelle sue componenti delle quali per ciò che rileva sono da attenzionare i seguenti periodi:

Secondo periodo: I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Terzo periodo: L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Quarto periodo: In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Per quanto concerne invece la normativa sanzionatoria rileva il primo periodo, che tenendo ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli prevede applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Sempre in riferimento alla parte sanzionatoria sono da tenere bene a mente il quinto e sesto periodo dell’art. 14 in oggetto sulla non veridicità delle attestazioni o asseverazioni che comportano la decadenza dal beneficio. In riferimento alla decadena si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Ed ora dopo tutto questo scrivere, ed analisi del testo di legge lascio spazio ad un’ analisi pragmatica  o meglio ancora ad uno schema diretto e preciso (cerco di esserlo specialmente su un tema così scottante) su ciò che accade dall’avvio della normativa:

Il D.L. n. 13/2022 ha modificato l’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio prevedendo delle novità che entrano in vigore a partire dal 26 febbraio 2022. Ciò vuol dire che le polizze emesse nella vigenza della precedente versione del Decreto Rilancio non necessitano di essere aggiornate. Evviva per noi assicuratori e per i tanti clienti che seguo e che mi onorano della loro fiducia.

Ed ora il dubbio amletico che ancora circola fra tanti professionisti, Polizze single project o RC professionali con estensione?

Fino a prova contraria (e purtroppo in particolare su questa materia il legislatore, il governo, ci sta abituando a veri colpi di scena, peraltro non graditi), in riferimento alla tipologia di assicurazione professionale valida a partire dal 26 febbraio 2022, il D.L. n. 13/2022 ha modificato unicamente il secondo periodo del comma 14 come sopra scritto, che è quello relativo alla tipologia di polizza “single project” ovvero quella che il professionista stipula per il singolo intervento  che in un certo senso e probabilmente “coprono” meglio l’assicurato se si cerca la copertura assicurativa più consona, ma non tanto in termini di vera adeguatezza quanto piuttosto di relativa copertura a singolo committente nel pieno rispetto specie a diversi anni da stipula di una polizza ad hoc a tutela chiara per committente e per professionista.

Non vengono, invece, modificati il terzo e il quarto periodo del comma 14 con le necessarie conseguenze che in riferimento al terzo periodo è possibile utilizzare la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e C).

Insomma come previsto al quarto comma è possibile stipulare una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

In definitiva, i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di stipulare 3 tipologie di polizze a copertura dell’obbligo previsto dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Blog

Asseverazione bonus edilizi 110% e “asseverazione”diverse dal 110% serve l’assicurazione? Ma soprattutto sono assicurato?

 Iniziamo a fare chiarezza su un tema molto dibattuto e su cui mi confronto giornalmente con diverse richieste e telefonate.

Motivo principale tanta disinformazione on line, strane convenzioni, e diciamocelo pure tanta impreparazione da parte di chi dovrebbe dare le risposte dal lato nostro professionale, dagli agenti che spesso per carenza di tempo o semplicemente perché non bene supportati dalle Compagnie con le quali lavorano e che intermediano non trovano adeguate e corrette informative da fornire ai clienti.

Partiamo dalla fonte del motivo per cui nasce tanta agitazione

Dall’entrata in vigore del Decreto 34/2020, l’attenzione di Ingegneri, Architetti e Geometri, almeno coloro i quali fra questi abbiano scelto di dedicare le loro competenze all’applicazione de 110% si è concentrata sulla polizza asseverazioni.

Ciò che bisogna comprendere a monte è se si debba o meno concentrare l’attenzione solo su questa garanzia.

Polizza asseverazioni interventi 110%, quale rischio tutela?

Il rischio oggetto dell’assicurazione è l’attività richiamata dagli artt. 119 commi 13 e 14 e l’art. 121 del decreto 34/2020 che fanno riferimento a quanto normato all’art. 14 del DGLS 63/2013, ovvero il tecnico abilitato deve asseverare che gli interventi eseguiti, rispettino quanto previsto dai decreti “Asseverazioni” e “Requisiti Tecnici” emanati dal MISE.

Per chi non fosse addetto ai lavori, quindi per il lettore interessato lato committenza, qui ciò che rileva è un’attività specifica molto circoscritta, successiva alla fase di progettazione e direzione lavori, perché l’asseverazione deve essere inviata al termine dei lavori o dei singoli stati di avanzamento, con iscrizione su portale ENEA, per quanto ci siano diversi professionisti che con certosina diligenza pensino per tempo senza dover correre a stipulare la polizza prima dell’invio.

La Società assicuratrice che assume il rischio richiesto da professionista, poche in verità quelle presenti sul mercato, e pochi i colleghi specializzati, solitamente si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi (compresi i clienti), in relazione al rilascio di asseverazioni (certificazioni, attestazioni) previste dall’art. 119 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 sue successive modifiche e/o integrazioni e comunque rientranti nelle competenze previste dall’ordinamento professionale a cui appartiene il Tecnico Abilitato.

L’assicurazione in alcune forme previste comprende anche le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.

E’ evidente che poi ogni Compagnia provveda a suo modo a gestire nel rispetto della lettera della legge ad offrire altre garanzie sempre nell’interesse del professionista basti pensare alle estensioni previste per collaboratori o le estensioni per il professionista in veste di mandatario di un raggruppamento di Tecnici abilitati.

Vengono nella norma come da prassi esclusi i comportamenti dolosi.

C’è da fare un importante passaggio sempre a maggior chiarezza della copertura assicurativa adeguata al rischio circa l’assenza di copertura su qualsiasi attività diversa dall’asseverazione, le sanzioni inflitte direttamente al professionista, asseverazioni contestate per false attestazioni es. (opere non incentivate i cui costi sono scaricati sul computo metrico 110%), oppure certificazione di spese non sostenute, e in tutti i casi in cui si incorre in reati penali.

Definita l’area di copertura del tipo di assicurazione ricercata bisogna ora capire quale danno deve risarcire l’assicurazione. 

Sanzioni e interessi che l’Agenzia delle Entrate recupera direttamente dal beneficiario in caso di mancata sussistenza anche parziale dei requisiti, così come prevedono il comma 5 dell’art. 119 del decreto 34/2020 e l’art. 7.1 del provvedimento 283847 del 08/08/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il tipo di errori che potrebbero portare al mancato raggiungimento dei requisiti non è solo l’asseverazione errata in quanto tale, ma altri che per semplicità riporto di seguito fra i più frequenti:

  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errata valutazione delle caratteristiche dell’involucro dell’immobile;
  • Errore di calcolo dei coefficienti di trasmittanza;
  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errori di calcolo della classe di efficienza energetica.
  • Errore nella scelta o nel dimensionamento del materiale coibentante;

I casi citati se verificatesi potranno provocare il mancato raggiungimento dei requisiti indipendentemente da un’asseverazione errata, e quindi il conseguente danno economico per il committente/beneficiario.

Qualsiasi danno quindi provocato da un errore in fase di progettazione o direzione lavori, al di fuori quindi del punto asseverazioni, deve trovare ristoro attraverso la polizza rischi professionali, perché la polizza asseverazioni è limitata a quell’attività.

I danni subiti dal committente/beneficiario a causa del mancato raggiungimento dei requisiti, sono esclusivamente di natura economica.

In soldoni quindi il tecnico, prima della stipula della polizza, deve verificare che la polizza professionale abbia le garanzie necessarie, quali ad esempio quella per il risarcimento dei danni patrimoniali compreso sanzioni e interessi inflitti direttamente ai clienti, e se ritenuto danni conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici o regolamenti edilizi; errori di progettazione; errata certificazione energetica.

Solo dopo aver verificato che la polizza professionale “generale” abbia tutte le garanzie necessarie, potrà dedicarsi alla scelta della garanzia asseverazioni.

Questo a maggior chiarimento delle frequenti domande che mi vengono sottoposte.

Si consideri che lo scrivente ha ad oggi stipulato numerose polizze di questo genere, contandone ben oltre il centinaio ed al di sotto del migliaio e grazie ad un intenso lavoro di studio e dialogo con Direzione assuntrice può a chiare lettere definire i punti in ombra.

La materia già, come visto, non di semplice definizione viene in fine anno 2021 resa più articolata con il decreto legge 157/2021 che introducel’obbligo di asseverazione per la congruità dei costi per gli interventi incentivati con bonus fiscale 110% anche per chi detrae in dichiarazione dei redditi (che per maggiore chiarezza fino ad oggi era escluso) e per tutti gli altri bonus fiscali.

In buona sostanza l’ obiettivo del decreto 127/2021 è arginare il fenomeno degli 800 milioni poi lievitati a circa 1 miliardo di crediti fiscali fasulli individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Con questo decreto si prova a ridurre il fenomeno introducendo l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi per tutti i bonus fiscali e quindi non solo il 110%.
C’è quindi da definire se è obbligatorio o meno sottoscrivere un’assicurazione professionale per le asseverazioni dei bonus edilizi diversi dal 110%.

Al momento il decreto non prevede in realtà l’obbligo di assicurare le asseverazioni per la congruità dei costi, a differenza di quanto invece previsto dal decreto 34/2020 che ha introdotto espressamente, come già ampiamente scritto, l’obbligo di assicurare le asseverazioni per i lavori “incentivati” al 110%, con massimale congruo al numero e all’importo dei lavori, e comunque non inferiore mai a 500.000 euro a garanzia del bilancio dello Stato e dei danni subiti dai committenti.

Questo da tenere ben a mente per professionisti e committenti.

Quello che piuttosto rileva a titolo di chiave di lettura del nuovo testo normativo e che può dare il miglior suggerimento su cosa sia giusto fare è che un nuovo onere espone il professionista a un rischio aggiuntivo, che deve essere valutato in termini di severità (quale è il danno massimo che il nuovo onere può generare alla mia professione), e capacità di assorbimento, il professionista è in grado di sopportarlo di tasca propria, ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di un obbligo di legge.

Se la risposta è negativa è chiaro, direi lapalissiano, che il professionista debba cercare di trasferire la conseguenza economica di un eventuale errore ad un’assicurazione e che resta inutile il destreggiarsi fra il capire se sia o meno obbligatoria…l’obbligo al quel punto diventa la coscienza propria che diventa innesco per la miglior tutela.

E’ chiaro che vale la regola di scegliere non solo in base al prezzo ma a parità di condizioni confrontando diverse proposte sulla base di: garanzie prestate, esclusioni, limiti di indennizzo e non scegliendo il prezzo più basso. La conseguenza di un’asseverazione errata comporta un danno esclusivamente di natura economica cosiddetto “danno patrimoniale” perciò è importante che la polizza preveda il risarcimento dei patrimoniali e non solo di quelli materiali, cosa spesso sempre più frequente nelle offerte di agenti che evidentemente non hanno chiara la richiesta del professionista.

E quindi il domandone finale quello che frequentemente mi viene sottoposto dai professionisti se sottoscrivere una nuova polizza per essere assicurato

Dunque se come ormai sempre più diffuso si inizia a cercare nervosamente la risposta su motori di ricerca si troveranno tantissimi gruppi di discussione sui social dedicati ai tecnici in cui si sono scatenate una miriade di discussioni con le risposte spesso anche davvero disarticolate e confuse.

Ho provato a riassumere i punti salienti della questione, ma ovviamente quanto scritto resta solo un momento di informazione ciò che conta in assoluto è un dialogo formale con relativa risposta scritta con le condizioni assicurative che recitino testualmente quanto di interesse del professionista, possibilmente con testo “dedicato” ed autorizzato da Compagnia per fugare ogni dubbio.

Ti starai chiedendo se la tua polizza professionale ti è già adeguata oppure no, per saperlo devi chiederlo alla tua compagnia assicuratrice e possibilmente ottenendo una risposta scritta e soprattutto al tuo consulente di fiducia cui sarà l’occasione giusta per verificare se è veramente preparato in questa materia.