Cambia davvero l’assicurazione dei tecnici asseveratori?
Il nuovo D.L. n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, rappresenta l’ennesimo pacchetto di misure antifrode previste per la fruizione dei principali bonus fiscali dopo il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), la Legge n. 234/2022 (Legge di Bilancio 2022) e il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Con questa nuova misura il Governo ha deciso di tornare indietro sulle precedenti modifiche urgenti arrivate dal Sostegni-ter sul meccanismo di cessione del credito, ma ha anche previsto alcune importanti modifiche tra le quali quella che riguarda l’assicurazione professionale.
Cosa prevede nello specifico la novità sul tema assicurazione professionale.
Polizza adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate a carico del professionista tecnico nell’ambito dei bonus edilizi ma soltanto con riferimento agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. L’obbligo appena indicato, è rispettato in presenza di una polizza che non preveda esclusioni per l’attività di asseverazione, preveda un massimale specifico non inferiore a 500 mila euro e garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni se in operatività di claims made.
Questo è quello che si evince dalla lettura del comma 2, dell’articolo 2 del decreto legge n. 13/2022 in materia di misure sanzionatorie per le frodi edilizie, con particolare riferimento al nuovo massimale delle polizze assicurative che i professionisti tecnici sono “obbligati” a stipulare per le attività di asseverazione e/o attestazione di congruità delle spese.
Ciò che emerge abbastanza chiaramente, in maniera direi cristallina dal dossier di accompagnamento al provvedimento indicato (dl 13/2022), alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, modificando il precedente comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, è che le polizze assicurative dei tecnici, che asseverano o che attestano i lavori, siano stipulate con un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle dette attestazioni e/o asseverazioni.
La norma introdotta, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al testo, è tesa a rafforzare e rendere maggiormente qualificata la garanzia dell’asseverazione richiedendo che i tecnici stipulino una polizza assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.
Per fare ciò, il legislatore, con il citato comma 2, dell’articolo 2 del dl 13/2022, al comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 ha sostituito le parole «Con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con la frase «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Entrando nel merito di quanto finora scritto e semplicemente riportato si può notare come la modifica, però, lascia inalterati i periodi successivi dello stesso comma 14 del citato articolo 119 prevedendo, al contrario di quanto indicato nel dossier (pag. 24 «viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro») che I’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve considerare rispettato se la detta polizza non indica esclusioni per I’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione, prevede un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’articolo119 e garantisce «Se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti».
L’obbligo di stipula della polizza assicurativa si deve anche considerare rispettato, quando i detti professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, sebbene adeguata con una appendice, una apposita una modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore e specifica polizza.
Se l’attestazione riguarda le spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34/2020, la polizza è specificatamente richiesta dal comma 14 e, quindi, la stessa deve rispondere alle indicazioni richieste ma se l’attestazione riguarda i bonus edilizi ordinari (quindi, diversi dal 110%) la polizza può anche non rispondere ai contenuti del comma 14, con una conseguente valutazione di mera opportunità che lo scrivente consiglia di valutare e stipulare ai fini di una migliore e conseguente tutela.
In buona sostanza, in linea con la dottrina maggioritaria, è oramai dato certo che la copertura assicurativa indicata dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 non costituisca una richiesta legata alla qualifica o alla tipologia di prestazione del tecnico ma un mero obbligo aggiuntivo legato esplicitamente alla fruizione del 110% (superbonus), considerato che che il citato comma 14 è collocato nel corpo delle disposizioni del 110% e non anche nelle disposizioni del comma 1-ter dell’articolo 121 dello stesso decreto, destinato a regolamentare le attestazioni di congruità dei bonus cedibili, come indicati dal comma 2 del medesimo articolo.
A questo punto non resta che capire cosa concretamente devono fare i professionisti per essere in regola con l’assicurazione su Bonus edilizi e come le modifiche apportata dal D.L. n. 13/2022 all’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio cambiano l’assicurazione dei tecnici asseveratori.
Sorpassato il primo dubbio di chi chiedeva se l’assicurazione professionale prevista dall’art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) servisse unicamente per le asseverazioni e attestazioni che riguardano il superbonus 110% oppure anche per gli altri bonus edilizi, l’ultima modifica apportata dal D.L. n. 13/2022 ha generato alcune perplessità sulla tipologia di polizza necessaria.
Dubbi che dovrebbero essere risolti dalla nuova formulazione del richiamato comma 14 che va “esploso” nelle sue componenti delle quali per ciò che rileva sono da attenzionare i seguenti periodi:
Secondo periodo: I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Terzo periodo: L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Quarto periodo: In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
Per quanto concerne invece la normativa sanzionatoria rileva il primo periodo, che tenendo ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli prevede applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Sempre in riferimento alla parte sanzionatoria sono da tenere bene a mente il quinto e sesto periodo dell’art. 14 in oggetto sulla non veridicità delle attestazioni o asseverazioni che comportano la decadenza dal beneficio. In riferimento alla decadena si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Ed ora dopo tutto questo scrivere, ed analisi del testo di legge lascio spazio ad un’ analisi pragmatica o meglio ancora ad uno schema diretto e preciso (cerco di esserlo specialmente su un tema così scottante) su ciò che accade dall’avvio della normativa:
Il D.L. n. 13/2022 ha modificato l’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio prevedendo delle novità che entrano in vigore a partire dal 26 febbraio 2022. Ciò vuol dire che le polizze emesse nella vigenza della precedente versione del Decreto Rilancio non necessitano di essere aggiornate. Evviva per noi assicuratori e per i tanti clienti che seguo e che mi onorano della loro fiducia.
Ed ora il dubbio amletico che ancora circola fra tanti professionisti, Polizze single project o RC professionali con estensione?
Fino a prova contraria (e purtroppo in particolare su questa materia il legislatore, il governo, ci sta abituando a veri colpi di scena, peraltro non graditi), in riferimento alla tipologia di assicurazione professionale valida a partire dal 26 febbraio 2022, il D.L. n. 13/2022 ha modificato unicamente il secondo periodo del comma 14 come sopra scritto, che è quello relativo alla tipologia di polizza “single project” ovvero quella che il professionista stipula per il singolo intervento che in un certo senso e probabilmente “coprono” meglio l’assicurato se si cerca la copertura assicurativa più consona, ma non tanto in termini di vera adeguatezza quanto piuttosto di relativa copertura a singolo committente nel pieno rispetto specie a diversi anni da stipula di una polizza ad hoc a tutela chiara per committente e per professionista.
Non vengono, invece, modificati il terzo e il quarto periodo del comma 14 con le necessarie conseguenze che in riferimento al terzo periodo è possibile utilizzare la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e C).
Insomma come previsto al quarto comma è possibile stipulare una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
In definitiva, i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di stipulare 3 tipologie di polizze a copertura dell’obbligo previsto dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.