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Assicurarsi pianificando la strategia come una partita a scacchi.

Quando si parla di assicurazioni, non si pensa quasi mai a considerarle come il risultato di una attenta pianificazione assicurativa nel tempo, ma a considerarle singolarmente cadendo nel grande errore di perdere di vista un approccio unitario utile ad avere una visione globale dell’intero arco della vita di una persona o di un’azienda senza una strategia realmente vincente

Valutare infatti ogni singola polizza come un’entità a sé stante, anziché come parte di un percorso assicurativo più completo, utile ad aver chiari tutti i rischi economici a cui siamo costantemente esposti è un grande errore di azione sistemica e di gestione del proprio patrimonio.

Si patrimonio perché l’altro errore in cui si incorre di frequente è pensare le assicurazioni come una fonte di spesa, ed associarle quasi ad una tassa, imposta dallo Stato, una logica priva di qualsiasi concreto fondamento che porta fino a vederle come un qualcosa di fastidioso non arrivandone a percepire il reale valore e l’utilità concreta.

Postulato tendere a limitare la propria protezione assicurativa al minimo indispensabile, con la convinzione che l’obiettivo da raggiungere sia il risparmio così da farla in barba al furbo assicuratore che propone tanti prodotti e non pensa secondo l’interlocutore al reale interesse dell’assicurato. Un comportamento che ha come risvolto concreto quello di rimanere sottoassicurati o totalmente non assicurati.

Cosa quindi bisogna iniziare a cercare nel proprio assicuratore di fiducia

L’esposizione dei rischi a cui si è potenzialmente esposti e la conseguente riduzione delle conseguenze economiche a danno del patrimonio a seguito del potenziale avverarsi del rischio, con la migliore profilazione di un piano assicurativo completo ed adeguato e compatibile con le capacità economiche dell’assicurato.

Si potrebbe iniziare a parlare di pianificazione predittiva assicurativa nel tempo

Il miglior modo per offrire elementi di studio al proprio assicuratore di fiducia che dovrà sempre più nel tempo esser visto come un consulente dedicato cui poter fornire, nel rispetto della privacy, le informazioni più riservate, sono la situazione lavorativa, quindi reddituale ed infine la composizione famigliare, offrendo così un quadro completo personale.

Partiamo dalle basi il tema Pensione

Quello che in questi anni di professione ho compreso è che nonostante ci sia da sempre nel nostro Paese una certa sensibilità sul tema welfare, almeno così si dice, ancora gli stessi che sostengono di essere preparati sul tema sono gli stessi che poi non hanno compreso come il welfare pubblico nel XXI secolo è sempre più carente basti pensare al tema pensioni che è il primo a cui si pensa pronunciando la parola welfare ma che invece è composta anche dal tema salute, con il tema infortuni ed assistenza sanitaria, protezione contro malattie e così via proseguendo, pensando anche al tema istruzione e disoccupazione

Chiedersi per esempio, a quanto ammonterebbe la pensione di invalidità in caso di infortunio è una di quelle domande che spesso ci si pone e che ancora più spesso resta senza risposta e soluzione, per non parlare di eventuali sostegni pubblici in caso di malattia.

Tutto questo prescindere dal tema quando e come andrò in pensione e con quanto.

E quindi il fattore tempo  elemento potrei osare dire centrale e fondamentale della pianificazione assicurativa, infatti da un lato va utilizzato per potersi assicurare fin da giovani, quando i premi di polizza sono più bassi e le condizioni di salute permettono di assicurarsi con minor fattore di rischio e soprattutto con accettazione del rischio da parte della Compagnia, dall’altro significa che la pianificazione assicurativa non deve essere mai statica ma seguire i cambiamenti della situazione personale, famigliare laddove si sia costituito un nucleo famigliare e non ultimo  patrimoniale, i cambiamenti in atto nella vita sono un po’ come la muta del pelo negli animali , un adeguamento al fattore climatico, allo stesso modo devono mutare anche le coperture assicurative per proteggersi dai nuovi rischi.

Cosa allora dobbiamo attenzionare fra i rischi che possono presentarsi improvvisamente nella nostra vita e così essere in un certo senso pronti ad affrontarli?

Provo a fornire una sintesi in ordine non di importanza ma di temi:

  1. La necessità di protezione del proprio patrimonio sia nella sfera privata che nella sfera professionale se professionisti o titolari di azienda.
  • La prima cosa da valutare è che il rischio di un incidente, una banale distrazione, che possa provocare un danno a terzi che non si è in grado di risarcire, questo sia nell’ambito della vita lavorativa, che nell’ambito della propria vita privata, basti pensare infatti alla rca obbligatoria per la guida di un veicolo o nella gestione della propria casa, ma anche alla responsabilità civile alla guida di una bicicletta o dei tanto in voga monopattini o dell’ultima novità dell’obbligo assicurazione per chi scia sulle piste da sci.
  • Secondo ma non per importanza la valutazione del rischio di impresa o professionale che possa provocare un danno alla propria attività con un danno di natura diretta o indiretta, con un danno al terzo provocato per un errore professionale piuttosto che per motivi legati strettamente all’attività lavorativa svolta.

 Non assicurarsi significa rischiare di vedersi prosciugare il conto corrente, per non parlare del pignoramento dello stipendio, dover mettere in vendita i propri beni, magari la propria casa, se il danno che abbiamo provocato è molto grande o anche se piccolo in un momento in cui non si è nelle condizioni economiche per affrontarlo…credetemi che chi vi scrive conosce il tema per averlo visto in clienti che solo dopo provavano a correre ai ripari.

Con l’assicurazione adeguata al rischio e giusta si ottiene il  trasferimento di questo rischio e l’obbligo di risarcimento in capo ad una compagnia assicurativa, lasciando integro e al riparo da spiacevoli sorprese il nostro patrimonio.

2. La protezione della propria salute e la conseguente capacità di produrre reddito.  Qui quello che spesso sfugge all’osservatore poco attento è che al momento della stipula di una polizza a tutela della propria salute non penso solo alle spese mediche, o agli infortuni o alle malattie, ma pongo le basi per fronteggiare la potenziale differenza di reddito che si può avere se non si fosse più in grado di lavorare.

È importante in questa direzione fare il punto della situazione sui rischi che si corrono quotidianamente, e capire se e come si è tutelati dallo Stato e soprattutto come possiamo azionare le assicurazioni private per gestire gli eventuali imprevisti e le carenze statali per poter fronteggiare “in sicurezza” anche gli eventi meno attesi.

È in questa fase che serve maggiormente la pianificazione assicurativa.

3. Pensione. La legge Fornero oramai nota ahinoi a tutti, meglio definita come la riforma delle pensioni Fornero, corrisponde all’articolo 24 del decreto legge n.201 (emanato il 6 dicembre 2011). Prima della legge Fornero era in vigore la riforma Dini, datata 1995. Poi, a seguito della Manovra Salva-Italia varata dal Governo Monti, non entro nel merito politico ma mi attengo ai fatti, per contrastare la recessione degli USA causata dai subprime, che sono per chi non fosse informato (non lo ero neanche io prima di occuparmi di assicurazioni) quei prestiti che, nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi ad un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato,  in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore. Basti ricordare, se ancora non fosse chiaro la crisi finanziaria scoppiata nell’agosto del 2007, cui seguirono una recessione, iniziata nel secondo trimestre del 2008, e una grave crisi industriale con successivo fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre dello stesso anno proprio  per la crisi dei subprime) scoppiata nell’autunno dello stesso con una forte contrazione della produzione e degli ordinativi, cui seguirono ad effetto domino gli effetti nefasti in tutte le economie globali.
Per i problemi suddetti e per problemi politici cui non voglio entrare nel merito, meriterebbe un articolo separato magari in un blog di natura politica, si rese necessario intervenire sulla messa in sicurezza dei conti e sulla sostenibilità a lungo termine del sistema previdenziale.

Lo stravolgimento del sistema pensionistico come lo conoscevano i nostri genitori e i nostri nonni era iniziato, ed ancora ne dovrà vedere. Ormai le pensioni da quel momento  sono tutte calcolate sulla base dei contributi versati e dell’aspettativa di vita, non più sulla base degli stipendi degli ultimi anni di lavoro. Il risultato è che mediamente le pensioni saranno circa il 50% nella migliore delle ipotesi il 60% dell’ultimo stipendio. Bisognerà improvvisamente abituarsi al momento della pensione a vivere quindi con circa la metà dei soldi su cui prima facevi affidamento.

E quindi?

Quindi bisogna pianificare ed ecco che torno sul punto Pianificazione.

Pensare di utilizzare il proprio TFR aderendo ad un valido programma di previdenza complementare durante la carriera lavorativa, o diversamente stipulare una polizza ad integrazione del piano pensionistico con versamenti liberi mensili sul fronte futuro pensionistico sarebbe un ottimo punto di partenza e di futura serenità.

Possibilmente iniziando fin da subito, anche per sfruttare gli enormi vantaggi fiscali che si possono ottenere.

Fare pianificazione assicurativa significa trovare, non solo due minuti del proprio tempo tanto prezioso, ma realmente e consapevolmente, voler ritagliare almeno due ore del proprio tempo, magari due ore e due giorni ancora meglio, per contattare il proprio agente di fiducia per finalmente consentire di avere il quadro d’insieme globale e così non avere più perplessità, dubbi o peggio ansie e provvedere, nel rispetto delle proprie possibilità, a ridurre il più possibile il rischio che un evento imprevisto ed improvviso che possa mettere a repentaglio la nostra sicurezza economica, dando ovviamente la precedenza alla protezione da quei rischi il cui impatto sulla nostra vita è maggiore.

Se infine pensiamo ai rischi gravi legati allo stato di salute (invalidità, non autosufficienza, morte) ci sono più elementi da considerare ma i fondamentali sono l’età e certamente lo stato di salute di chi si vuole assicurare.

L’età è un elemento che possiamo sfruttare a nostro favore assicurandoci fin da giovani per godere di premi di polizza più bassi, non è chiaro a tanti purtroppo come il fattore età che trascorre incide sui premi assicurativi che aumentano, a parità di condizioni per la stipula gestita in un momento successivo nel tempo. Inutile quindi aspettare ad assicurarci. Cosa più importante, da giovani siamo sani, senza problemi fisici, senza invalidità.

Considerate solo una cosa il rimandare, il rimandare ancora e il dirsi fra se e se, domani mi assicuro, non fissando una data reale di volontà alla stipula non fa altro che incidere sul fattore rischio sul verificarsi di  un infortunio o di avere una malattia senza essere assicurati o “semplicemente” fare un danno ad un altro subendo un attacco al proprio patrimonio per poter rimborsare il danno arrecato senza la copertura assicurativa.

Se siete arrivati fino a qui nella lettura significa che siete davvero interessati a saperne di più…una prova di resistenza vinta, ora non dovete far altro che vincere l’ultimo metro, abbattere le vostre resistenze e fissare un appuntamento con il vostro consulente assicurativo di fiducia.

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Asseverazione bonus edilizi 110% e “asseverazione”diverse dal 110% serve l’assicurazione? Ma soprattutto sono assicurato?

 Iniziamo a fare chiarezza su un tema molto dibattuto e su cui mi confronto giornalmente con diverse richieste e telefonate.

Motivo principale tanta disinformazione on line, strane convenzioni, e diciamocelo pure tanta impreparazione da parte di chi dovrebbe dare le risposte dal lato nostro professionale, dagli agenti che spesso per carenza di tempo o semplicemente perché non bene supportati dalle Compagnie con le quali lavorano e che intermediano non trovano adeguate e corrette informative da fornire ai clienti.

Partiamo dalla fonte del motivo per cui nasce tanta agitazione

Dall’entrata in vigore del Decreto 34/2020, l’attenzione di Ingegneri, Architetti e Geometri, almeno coloro i quali fra questi abbiano scelto di dedicare le loro competenze all’applicazione de 110% si è concentrata sulla polizza asseverazioni.

Ciò che bisogna comprendere a monte è se si debba o meno concentrare l’attenzione solo su questa garanzia.

Polizza asseverazioni interventi 110%, quale rischio tutela?

Il rischio oggetto dell’assicurazione è l’attività richiamata dagli artt. 119 commi 13 e 14 e l’art. 121 del decreto 34/2020 che fanno riferimento a quanto normato all’art. 14 del DGLS 63/2013, ovvero il tecnico abilitato deve asseverare che gli interventi eseguiti, rispettino quanto previsto dai decreti “Asseverazioni” e “Requisiti Tecnici” emanati dal MISE.

Per chi non fosse addetto ai lavori, quindi per il lettore interessato lato committenza, qui ciò che rileva è un’attività specifica molto circoscritta, successiva alla fase di progettazione e direzione lavori, perché l’asseverazione deve essere inviata al termine dei lavori o dei singoli stati di avanzamento, con iscrizione su portale ENEA, per quanto ci siano diversi professionisti che con certosina diligenza pensino per tempo senza dover correre a stipulare la polizza prima dell’invio.

La Società assicuratrice che assume il rischio richiesto da professionista, poche in verità quelle presenti sul mercato, e pochi i colleghi specializzati, solitamente si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi (compresi i clienti), in relazione al rilascio di asseverazioni (certificazioni, attestazioni) previste dall’art. 119 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 sue successive modifiche e/o integrazioni e comunque rientranti nelle competenze previste dall’ordinamento professionale a cui appartiene il Tecnico Abilitato.

L’assicurazione in alcune forme previste comprende anche le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.

E’ evidente che poi ogni Compagnia provveda a suo modo a gestire nel rispetto della lettera della legge ad offrire altre garanzie sempre nell’interesse del professionista basti pensare alle estensioni previste per collaboratori o le estensioni per il professionista in veste di mandatario di un raggruppamento di Tecnici abilitati.

Vengono nella norma come da prassi esclusi i comportamenti dolosi.

C’è da fare un importante passaggio sempre a maggior chiarezza della copertura assicurativa adeguata al rischio circa l’assenza di copertura su qualsiasi attività diversa dall’asseverazione, le sanzioni inflitte direttamente al professionista, asseverazioni contestate per false attestazioni es. (opere non incentivate i cui costi sono scaricati sul computo metrico 110%), oppure certificazione di spese non sostenute, e in tutti i casi in cui si incorre in reati penali.

Definita l’area di copertura del tipo di assicurazione ricercata bisogna ora capire quale danno deve risarcire l’assicurazione. 

Sanzioni e interessi che l’Agenzia delle Entrate recupera direttamente dal beneficiario in caso di mancata sussistenza anche parziale dei requisiti, così come prevedono il comma 5 dell’art. 119 del decreto 34/2020 e l’art. 7.1 del provvedimento 283847 del 08/08/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il tipo di errori che potrebbero portare al mancato raggiungimento dei requisiti non è solo l’asseverazione errata in quanto tale, ma altri che per semplicità riporto di seguito fra i più frequenti:

  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errata valutazione delle caratteristiche dell’involucro dell’immobile;
  • Errore di calcolo dei coefficienti di trasmittanza;
  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errori di calcolo della classe di efficienza energetica.
  • Errore nella scelta o nel dimensionamento del materiale coibentante;

I casi citati se verificatesi potranno provocare il mancato raggiungimento dei requisiti indipendentemente da un’asseverazione errata, e quindi il conseguente danno economico per il committente/beneficiario.

Qualsiasi danno quindi provocato da un errore in fase di progettazione o direzione lavori, al di fuori quindi del punto asseverazioni, deve trovare ristoro attraverso la polizza rischi professionali, perché la polizza asseverazioni è limitata a quell’attività.

I danni subiti dal committente/beneficiario a causa del mancato raggiungimento dei requisiti, sono esclusivamente di natura economica.

In soldoni quindi il tecnico, prima della stipula della polizza, deve verificare che la polizza professionale abbia le garanzie necessarie, quali ad esempio quella per il risarcimento dei danni patrimoniali compreso sanzioni e interessi inflitti direttamente ai clienti, e se ritenuto danni conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici o regolamenti edilizi; errori di progettazione; errata certificazione energetica.

Solo dopo aver verificato che la polizza professionale “generale” abbia tutte le garanzie necessarie, potrà dedicarsi alla scelta della garanzia asseverazioni.

Questo a maggior chiarimento delle frequenti domande che mi vengono sottoposte.

Si consideri che lo scrivente ha ad oggi stipulato numerose polizze di questo genere, contandone ben oltre il centinaio ed al di sotto del migliaio e grazie ad un intenso lavoro di studio e dialogo con Direzione assuntrice può a chiare lettere definire i punti in ombra.

La materia già, come visto, non di semplice definizione viene in fine anno 2021 resa più articolata con il decreto legge 157/2021 che introducel’obbligo di asseverazione per la congruità dei costi per gli interventi incentivati con bonus fiscale 110% anche per chi detrae in dichiarazione dei redditi (che per maggiore chiarezza fino ad oggi era escluso) e per tutti gli altri bonus fiscali.

In buona sostanza l’ obiettivo del decreto 127/2021 è arginare il fenomeno degli 800 milioni poi lievitati a circa 1 miliardo di crediti fiscali fasulli individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Con questo decreto si prova a ridurre il fenomeno introducendo l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi per tutti i bonus fiscali e quindi non solo il 110%.
C’è quindi da definire se è obbligatorio o meno sottoscrivere un’assicurazione professionale per le asseverazioni dei bonus edilizi diversi dal 110%.

Al momento il decreto non prevede in realtà l’obbligo di assicurare le asseverazioni per la congruità dei costi, a differenza di quanto invece previsto dal decreto 34/2020 che ha introdotto espressamente, come già ampiamente scritto, l’obbligo di assicurare le asseverazioni per i lavori “incentivati” al 110%, con massimale congruo al numero e all’importo dei lavori, e comunque non inferiore mai a 500.000 euro a garanzia del bilancio dello Stato e dei danni subiti dai committenti.

Questo da tenere ben a mente per professionisti e committenti.

Quello che piuttosto rileva a titolo di chiave di lettura del nuovo testo normativo e che può dare il miglior suggerimento su cosa sia giusto fare è che un nuovo onere espone il professionista a un rischio aggiuntivo, che deve essere valutato in termini di severità (quale è il danno massimo che il nuovo onere può generare alla mia professione), e capacità di assorbimento, il professionista è in grado di sopportarlo di tasca propria, ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di un obbligo di legge.

Se la risposta è negativa è chiaro, direi lapalissiano, che il professionista debba cercare di trasferire la conseguenza economica di un eventuale errore ad un’assicurazione e che resta inutile il destreggiarsi fra il capire se sia o meno obbligatoria…l’obbligo al quel punto diventa la coscienza propria che diventa innesco per la miglior tutela.

E’ chiaro che vale la regola di scegliere non solo in base al prezzo ma a parità di condizioni confrontando diverse proposte sulla base di: garanzie prestate, esclusioni, limiti di indennizzo e non scegliendo il prezzo più basso. La conseguenza di un’asseverazione errata comporta un danno esclusivamente di natura economica cosiddetto “danno patrimoniale” perciò è importante che la polizza preveda il risarcimento dei patrimoniali e non solo di quelli materiali, cosa spesso sempre più frequente nelle offerte di agenti che evidentemente non hanno chiara la richiesta del professionista.

E quindi il domandone finale quello che frequentemente mi viene sottoposto dai professionisti se sottoscrivere una nuova polizza per essere assicurato

Dunque se come ormai sempre più diffuso si inizia a cercare nervosamente la risposta su motori di ricerca si troveranno tantissimi gruppi di discussione sui social dedicati ai tecnici in cui si sono scatenate una miriade di discussioni con le risposte spesso anche davvero disarticolate e confuse.

Ho provato a riassumere i punti salienti della questione, ma ovviamente quanto scritto resta solo un momento di informazione ciò che conta in assoluto è un dialogo formale con relativa risposta scritta con le condizioni assicurative che recitino testualmente quanto di interesse del professionista, possibilmente con testo “dedicato” ed autorizzato da Compagnia per fugare ogni dubbio.

Ti starai chiedendo se la tua polizza professionale ti è già adeguata oppure no, per saperlo devi chiederlo alla tua compagnia assicuratrice e possibilmente ottenendo una risposta scritta e soprattutto al tuo consulente di fiducia cui sarà l’occasione giusta per verificare se è veramente preparato in questa materia.

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I “furbetti della targa estera” hanno i minuti contati? Sarà la volta buona?

Quando e perché inizia il fenomeno dei  “fenomeni “

Tutto ha inizio intorno agli anni Novanta, (i meravigliosi anni ’90?) a causa dei primi inasprimenti fiscali ma nel 2011 a causa dei forti rincari sull’auto, per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt imposta provinciale trascrizione) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rcauto, le notifiche delle multe e non ultimo gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, numerosi  residenti in Italia hanno iniziato ad “arricchire” di curiose targhe estere le nostre strade.

Tornando al presente tante le novità su questo fronte, ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano parzialmente chi invece “si organizza “con leasing, noleggio e comodato all’estero, ed in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Re auto

Infatti molti “furbetti della targa estera” usano in Italia veicoli immatricolati nell’Est Europa, e non solo est, con polizze Rc auto di quei Paesi emesse da compagnie poco solide che non pagano o quando lo fanno, lo fanno con ampi ritardi. E’ così che in questi casi subentra al pagamento dell’indennizzo sul danno arrecato l’Uci, Ufficio centrale italiano che, come si può leggere direttamente dal sito ufficiale, su https://ucimi.it/it_IT/chi-siamo/, si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Il Dl 113/2018 ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni previste con il divieto ai residenti di guidare veicoli immatricolati all’estero è la multa di 711 euro e confisca (evitabile  immatricolando il mezzo in Italia entro 180 giorni).

La legge europea 2019/2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso introduce l’art. 93 bis. Ciò che emerge in particolare è che viene in buona sostanza riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché fondamentalmente vale l’assunto che conta chi è il proprietario.

Ciò che rileva nel nuovo testo è il conducente, infatti se il conducente è una persona diversa dal proprietario e risiede in Italia, quindi con queste due condizioni, è necessario tenere a bordo del veicolo e quindi portare sempre con sè «Un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario», con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato), da poter esibire alle autorità su richiesta.

Nel momento in cui il residente in Italia (o se persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal CdS (articolo 94, comma4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è  proprietario: per poter osservare questo tipo di comportamenti, il titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività  professionale in uno Stato limitrofo o confinante; interessante il punto dedicato ai loro familiari conviventi residenti in Italia che possono guidarli.

In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione quest’ultima va effettuata dal conducente “immediatamente”.

I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano; è così che si può incidere sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile.

In tutto questo a mio parere c’è una grande dimenticanza, ma si sa il legislatore vede e provvede come a volte soffre di vuoti di memoria, infatti forse meno ironicamente solo per un motivo di problemi tecnici , non si aziona alcun meccanismo sull'evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93- bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’ estero.

L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue (Trattato sul funzionamento Unione Europea) vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Statimembri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.

E’ bene sapere che insieme a questo fenomeno che in caso di sinistro può esser gestito nei modi suddetti esiste il sempre più dilagante fenomeno della circolazione su strada di veicoli non assicurati.

Un fenomeno già discusso su questo blog che verrà affrontato periodicamente e che alcune Compagnie consentono di arginare con apposita clausola acquistata in fase di stipula polizza RC Auto.

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I dati sanitari potranno essere utilizzati a fini commerciali?

Parola d’ordine leggere, approfondire e restare aggiornati.

Fra le mie letture di inizio anno trovo su un quotidiano nazionale “La Verità” l’intervista fatta a Pierlugi Paganini tra i  massimi esperti di cyber sicurezza, che collabora al Sistema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del ministero dell’Economia.

Dal titolo sembra interessante ed ecco che dalla lettura emergono importanti informazioni e considerazioni.

Chi di noi non ha un dispositivo sempre connesso, addirittura un orologio dalle mille funzioni?

Ci sono aspetti positivi in questi dispositivi tecnologici, come la grande possibilità di essere avvertiti in tempo reale di irregolarità nel battito cardiaco e prevenire quindi l’infarto. Ma anche risvolti preoccupanti che vanno valutati e sui quali intervenire

Riporto sinteticamente alcuni passi salienti intervista con le parole di Paganini che per chi vorrà potrà essere letta integralmente sul quotidiano citato.

«Le big tech come Amazon, Google, Apple sono già in possesso di una quantità di informazioni legate alle nostre abitudini e possono profilare ognuno di noi. Questo vale anche per la salute. Stiamo trasferendo moltissime indicazioni sul nostro stile di vita e quindi anche potenzialmente sui nostri punti deboli sanitari. Con braccialetti e dispositivi vari, il monitoraggio dello stato di salute è continuo. Questo apre scenari inquietanti. Chi utilizza le informazioni? Siamo sicuri che non vengano rivendute e utilizzate per finalità commerciali?».

Quello che emerge dall’intervista, dai tratti in un certo senso inquietanti che non fanno altro che confermare le discussioni  a volte da bar che invece non sono altro che una realtà sempre più vicina, è che le informazioni sulla salute potrebbero essere vendute dalle big tech a compagnie di assicurazione e non solo.

Le società che hanno necessità di stipulare una polizza per i loro dipendenti potrebbero in un futuro non molto prossimo discriminare tra individui ai quali dare una polizza sulla base di dati personali riservati?

Chi ha patologie di cuore, ma anche chi conduce una vita molto sedentaria o ha altri tipi di problemi dal colesterolo al diabete, può essere, in prospettiva, un soggetto a rischio. In questo caso la polizza potrebbe risultare più costosa.

Il contratto di polizza da sempre basato su un dato aleatorio, pur restando tale inizierebbe ad assumere i contorni di un rischio sempre più individuato e reale e, con una lettura più generosa dei fatti e meno allarmante, l’intero insieme delle informazioni tracciate, come un fattore sempre più utile, diventa un momento di migliore profilazione e assunzione del rischio in fase di acquisizione delle informazioni dall’assicurato e sullo stato di salute, così da rendere certo al contempo non solo per la Compagnia il fattore rischio esistente ma anche e soprattutto per l’assicurato la consapevolezza in capo alla Compagnia in caso di assunzione del rischio stesso, della liquidazione del sinistro.

Il tutto sempre con le riserve del caso sotto il profilo di legittimità dell’uso dei dati certamente sensibili che purtuttavia vengono sempre più spesso messi a disposizione.

Il tema infatti è l’uso che si fa di tali dati. Se usati da un istituto pubblico a fini meramente di indagine sui comportamenti dei cittadini possono essere  utili a determinare il rischio di esposizione per esempio alle malattie e quindi a intervenire in tempo con politiche di prevenzione mirate., basti pensare ai recenti momenti pandemici e alle diverse applicazioni nate. Con un utilizzo “vero” si avrebbero risparmi della spesa sanitaria. Tuttavia c’è anche un uso distorto dei dati personali sulla salute

La cosa potrebbe estendersi al mercato del lavoro

Si potrebbe infatti anche iniziare ad intravedere il sempre più pressante rischio che i dati sulla salute diventino motivo di ulteriori informazioni per colloqui di lavoro in cui già oggi vengono utilizzati in maniera abbastanza ufficiale i dati trovabili sui social più diffusi oltre ai dati curriculari, potendone dedurre orientamento politico religioso e gli interessi sportive e eventuale impegno sociale.

Chi ha determinate patologie o fragilità è più a rischio di assenze, potrebbe risultare meno produttivo. Ecco che i dati diventano un fattore di discriminazione. La conoscenza dello stato di salute potrebbe essere usato dalle società in fase di colloquio e scelta del candidato.

Chi è in grado di aggregare i dati personali ha in mano un potere enorme. Una volta profilato un soggetto, si può influenzarne le abitudini e lo stile di vita inducendo determinati acquisti cosa che già accade basta vedere le nostre time line sui social e le sponsorizzate a noi rivolte.

Per quanto riguarda le assicurazioni se il futuro resta dai contorni sempre più incerti, una certezza può diventare la stipula di una polizza assicurativa volta a trovare la migliore copertura sul rischio paventato, in questo caso su ciò che si prova a controllare con i device moderni ma sempre lasciato ancora ad oggi ad una grande incognita, la salute e prevenzione, alla diagnosi, alla cura, ed alla convalescenza.

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Tariffe RC Auto. Il Sud paga di più, ma migliora la forbice di differenziale fra Nord e Sud.

I premi assicurativi rc auto continuano da un po’ di tempo la loro lenta ma costante diminuzione confermando il più lungo periodo di riduzione che il mercato italiano abbia mai registrato, iniziato nell’autunno del 2012(fonte Ania).

L’Ania infatti dichiara che si è registrato nel mercato italiano un lungo periodo di riduzione dei costi, a partire già dell’autunno del 2012. A livello di valore assoluto si è infatti passati dai 448 euro pagati in media nel settembre 2012 a 319 euro nel settembre 2021 con una riduzione, sempre al netto delle tasse di 128 euro, pari quindi in percentuale ad un calo di circa il 30%.

“Prosegue, quindi, il calo dei premi medi r.c. auto e la flessione del mese di giugno (-4,2%), protrae il più lungo periodo di riduzione che il mercato italiano abbia mai registrato e che ha avuto inizio nell’autunno del 2012.” https://www.ania.it/documents/35135/347139/lug+21+completo.pdf/91d18711-3cef-2795-64e0-cf88cf6458fc?t=1627479544729

Leggere queste notizie per chi risiede al Sud e lamenta sempre di pagare premi assicurativi esosi, dipende dalle offerte delle compagnie, è un pugno allo stomaco e nel migliore dei casi può far venire un impeto di rabbia e amarezza, nel peggiore dei casi l’impeto senza capirne i contorni della problematica di contattare il proprio assicuratore e reclamare per il mancato risparmio.

Ebbene la situazione non è così semplice come sembra ad una prima lettura.

La riduzione dei costi di certo non è un regalo fatto dalle assicurazioni, ma il risultato di una serie di fattori di mercato e di rischio.

Il momento fattore Covid

Puntando la lente di ingrandimento sui primi mesi dell’emergenza Covid la riduzione dei premi assicurativi è stata causata principalmente dal calo del numero dei nuovi contratti, dovuto sia alla diminuzione delle nuove immatricolazioni (-85%) che dei passaggi di proprietà (-62%).

Altro aspetto fondamentale riguarda le restrizioni imposte nei mesi passati (lockdown) che hanno generato come ovvia causa anche un sostanziale calo dei sinistri: se vengono infatti confrontati i dati del secondo semestre 2020 con quelli dell’ultimo semestre 2019, il calo è superiore al 30%. Anche il primo trimestre 2021 ha registrato una diminuzione dei sinistri del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, tendenza che si è invertita nel secondo trimestre 2021, periodo in cui gli incidenti sono aumentati del 20%, giusto a voler dare maggior rilievo all’esser tornati in strada e far pesare il rientro, rispetto al secondo semestre 2020, rimanendo tuttavia decisamente inferiori a quelli rilevati nello stesso periodo del 2019.

C’è da dire che a causa del calo dei sinistri, le compagnie assicuratrici nel 2020 hanno risparmiato 2,2 miliardi di euro, ma soltanto una piccola parte di questa cifra è tonata indietro agli assicurati sotto forma di sconti. Per questo, l’Ivass, l’autorità di controllo del settore assicurativo, a luglio 2021 aveva ammonito le compagnie che non avevano garantito sconti e rimborsi ai propri assicurati, invitandole a porvi rimedio.

Ma non è tutto. I fattori infatti che sono sempre presenti, prescindendo dalla pandemia recente e dai relativi momenti di cambio di flusso veicolare e relativi effetti nei sinistri, e che incidono maggiormente sui costi RC auto sono davvero tanti e di diverso genere.

Il fattore classe di merito

Alcuni riguardano la posizione assicurativa del cliente, la tanto declamata classe di merito, è il primo punto di osservazione, di cui si va orgogliosi al momento stipula, di cui si ricorda che il valore varia da 1 a 18, dove 1 è la migliore nonché la più economica e 18 la peggiore (e più cara). Chi stipula una polizza RC auto per la prima volta si vede assegnata la 14^ classe di merito, a meno di usufruire dei ben noti vantaggi della Legge Bersani o della più recente RC familiare. Scalare o discendere la classifica della classe di merito è molto semplice, in base al sistema bonus-malus. Se l’assicurato in un anno non causa alcun sinistro, la sua classe scende di un’unità passando per esempio dalla 5^ alla 4^, e l’anno successivo paga un premio più basso rispetto all’andamento di tariffa per i fattori aggiornati di rischio dalle Compagnie. Altrimenti sale di due unità, dalla 4^ alla 6^, con relativo aumento del premio.

Il fattore residenza

Altro aspetto fondamentale è  il luogo di residenza, e qui iniziano i problemi per i residenti al sud, che devono fronteggiarsi con truffe assicurative che comportano un peso sulle spalle dei cittadini

Le regioni italiane più colpite da questa piaga criminale, perché di vero e proprio crimine si tratta è la regione Campania. Napoli risulta essere da sempre purtroppo la città con più sinistri in Italia e, di conseguenza, il luogo dove la polizza RC costa di più.

La situazione nelle altre regioni d’Italia offre un palese lettura: è il Sud ad essere il più colpito in assoluto: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono le regioni dove il fenomeno è dilagante per 2 motivi: la mancanza di lavoro e la forte presenza di organizzazioni criminali.

Per aver un quadro completo e reale della vicenda bisogna rifarsi al Bollettino  Statistico redatto da IVASS con indagine statistica sui prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto relativa alle autovetture a uso privato : L’andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c.auto nel terzo trimestre 2021 redatto dicembre 2021. https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2021/n_15_2021/Bollettino_IPER_2021_3.pdf

Si legge a pag. 14 del documento suddetto come segue:

“I prezzi risultano fortemente differenziati tra le macro-aree del territorio nazionale.  Nel terzo trimestre del 2021 il differenziale di prezzo tra la macro-area più costosa (Sud) e meno costosa (Nord Ovest) è pari a 64 euro (405 contro 341 euro): gli assicurati del Sud pagano circa il 19 per cento in più di quelli del Nord-Ovest.Tale differenziale è in forte riduzione rispetto al 2014, anno in cui gli assicurati del Sud hanno pagato oltre il 35 per cento in più di quelli del Nord-Ovest (585 contro 432 euro).  La significativa riduzione delle differenze geografiche rispetto al terzo trimestre del 2014 riflette la maggiore flessione del premio registrata nelle aree con prezzi più elevati (Fig.5): il premio medio si è ridotto di circa il 31 per cento al Sud, di poco più del 30 per cento nelle Isole e di oltre il 24 per cento al Centro, a fronte di un calo più contenuto al Nord (-21 per cento al Nord-Ovest e -19 per cento al Nord-est). Ne risulta che un contributo importante alla riduzione dei prezzi su base nazionale sia da attribuire al forte trend di flessione nelle province del Sud.  Figura 4. Premio medio per macro-area nel terzo trimestre del 2014 e del 2021 “

Insomma dove si verificano molti più sinistri o dove c’è alta probabilità di frodi assicurative, sfortunatamente e solitamente riferibili al sud Italia si paga un premio assicurativo decisamente più caro, a volte persino il doppio che in altri posti.

Anche l’età è un parametro fondamentale per stabilire il costo dell’assicurazione auto. Fino a circa 26 anni l’assicurato è ritenuto un automobilista ancora inesperto, senza la dovuta esperienza e quindi più incline a causare un incidente, perciò gli spetta una polizza più onerosa. Stessa sorte per i conducenti più anziani, ma per il motivo opposto.

Il tipo di vettura e la guida

Anche il tipo di vettura e altre informazioni essenziali sul mezzo incidono sul calcolo del costo RC auto. Faccio riferimento al modello dell’auto, all’anno di acquisto e alla data di immatricolazione (ovviamente il prezzo dell’assicurazione di una vettura datata, quindi meno sicura, è ben più alto di quello di un veicolo nuovo). Ma contano pure l’alimentazione (per esempio l’assicurazione di auto ibride ed elettriche costa meno, mentre quelle a gas o metano sono a volte tariffate maggiormente), l’allestimento e le dotazioni, il tipo di utilizzo e il luogo di sosta notturno.

Per finire, altre variabili da considerare per la somma dei costi RC auto sono la scelta tra guida libera (under 26) e guida esperta (over 26)

In conclusione al Nord si spende meno che al Sud e pur diminuendo sensibilmente il differenziale di prezzo fra le due parti d’ Italia , purtuoppo il divario è ancora molto accentuato, sebbene l’Ivass abbia rassicurato che la situazione sta migliorando e ritengo andrà sempre migliorando grazie ad una sempre più capillare rete di controlli e ad un mutato livello sociale in continua evoluzione.

Altra notizia davvero notevole che va nel senso di un mercato più articolato è che nel 2020 le polizze del ramo rc auto hanno fruttato complessivamente alle compagnie vigilate dall’IVASS 1505 milioni di utili con un balzo del 134% rispetto al 2019, lo scrive l’IVASS nei bollettini statistici diffusi proprio ieri

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Assicurazione Obbligatoria per gli sciatori e alcune considerazioni su sicurezza sulle piste da sci

“Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.”

Così recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 40 del 2021 attuativo dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e promulgato in febbraio che fissa le nuove regole per gli sciatori a partire da gennaio.

Obbligatoria quindi l’assicurazione per la responsabilità civile (quella che copre i danni a terzi) per tutti gli sciatori, compresi gli snowboarder, ad esclusione di chi fa sci di fondo, inoltre per venire incontro alla facilità di stipula della polizza i gestori degli impianti sono obbligati ad offrire l’assicurazione insieme allo skypass ma ovviamente al contrario non è obbligatorio per lo sciatore acquistarla in quell’occasione.

Il nuovo decreto legislativo nasce dall’impegno della onlus “Il sorriso di Matilde”, fondata nel 2014 a seguito di un incidente in pista, che uccise Matilde De Laurentiis. I genitori si sono attivati, hanno raccolto adesioni e solidarietà, con tanti consensi su un problema per troppo tempo ignorato.

 «Ciò che è successo alla piccola Matilde è qualcosa che non dovrebbe mai accadere e per questa ragione, come sportivo e come presidente di una  scuola sci, ho ritenuto importante fin da subito supportare le istanze dell’associazione e promuovere attività di informazione e sensibilizzazione che, concretamente, contribuiscano a creare una cultura della sicurezza negli sport invernali – ha dichiarato Giovanni Alverà President della storica scuola sci Cortina –il decreto è sicuramente un importante traguardo per l’associazione, ma anche per gli addetti ai lavori: è la dimostrazione di un investimento per la tutela della sicurezza di tutti e interviene regolarizzando alcune situazioni che si presentano nella  nostra quotidianità lavorativa. Ancora molto sarà da fare. ma questo è sicuramente un grande passo avanti».

Tornando sul punto Assicurazioni è possibile presentarsi sulle piste da sci già in possesso di una delle assicurazioni presenti sul mercato: infatti chi ha già sottoscritto una polizza di responsabilità civile del capofamiglia il nucleo famigliare è coperto per i danni causati a terzi e l’obbligo assicurativo è assolto. 

Diverse le modalità di sottoscrizione da Compagnia a Compagnia, tutte tese a dare copertura semplificando al massimo la gestione documentale.

In alternativa alla semplice stipula di polizza RC è possibile, a prescindere dal testo di legge, acquistare una polizza dedicata proprio agli sciatori che offre diverse garanzie, come ad esempio il rimborso per le spese mediche in caso di infortunio, oltre alla responsabilità civile.

In caso di polizza non abbinata allo skypass, dovranno essere scaricati i documenti (andranno bene anche in formato digitale) e portarli con sé, così da poter dimostrare di essere assicurati e far visionare su richiesta i documenti

Una particolarità del testo di legge è che dato che spesso negli incidenti fra sciatori o snowboardisti è praticamente impossibile risalire a chi ha davvero causato il tutto, il legislatore ha optato per il concorso di colpa: la responsabilità quindi si dividerà automaticamente fra le parti.

Infatti con l’art. 19 della Legge 363/03 il Legislatore ha regolamentato l’ipotesi di “Concorso di colpa”, stabilendo che: “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.

Il suddetto principio è stato mutuato in realtà dal Codice della Strada il quale, all’art. 2054 comma 2 c.c., prevede che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Logica premessa: sulla neve, al contrario di ciò che avviene in strada, in caso di incidenti tra sciatori, la ricostruzione della relativa dinamica è problematica. Perché è resa difficoltosa dalla mancanza di disponibilità di elementi di prova certi ed evidenti.

Ovviamente nello non vi sono spesso elementi, come invece accade nella circolazione stradale, che possano condurre alla cosiddetta prova “pistola fumante” esempio scuola le tracce di frenata. Ciò rende palesemente più difficoltoso ricostruire la dinamica del sinistro e di conseguenza poter individuare una colpa esclusiva di uno dei due sciatori coinvolti nell’incidente.

La normativa in esame, attraverso l’introduzione del principio del concorso di responsabilità ha come ratio di intervenire in ausilio dello sciatore coinvolto in un sinistro, consentendo, qualora non riesca a offrire piena prova della “condotta colposa” dell’altro sciatore, di essere risarcito “almeno” nella misura corrispondente alla metà del danno subito.

In sostanza quindi l’introduzione di questa disposizione ha reso meno complesso l’onere della prova in caso di scontro tra sciatori nei casi assai frequenti in cui non è agevole ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento. E’ una presunzione volta a costituire un’agevolazione a favore della parte danneggiata, invocabile, come sopra detto, solo nel caso in cui non emergano elementi per poter stabilire la colpa (intera o concorsuale) dell’altro sciatore.

Viceversa, qualora tali elementi siano presenti, sarà possibile, eventualmente tramite apposita istruttoria, individuare con certezza la condotta colposa dello sciatore antagonista anche a livello di concorso causale.

Altre novità introdotte dal Decreto Legislativo 40 riguardano il casco obbligatorio fino ai 18 anni mentre si praticano sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino e il divieto di sciare in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

Insomma ci si avvicina sempre di più alle normative codice della strada causa l’elevato numero di incidenti perpetratisi in questi anni.

Gli organi di controllo preposti potranno quindi effettuare controlli tramite l’alcool test. La multa nel primo caso va dai 100 ai 150 euro, nel secondo caso vanno da 250 euro a 1.000 euro.

Sulla carta, in realtà, le regole per migliorare la sicurezza degli sciatori ci sono da un bel pezzo, ma la loro attuazione affidata alle Regioni non è stata per nulla tempestiva. Al di là della legge, però, durante le settimane bianche contano di più il buon senso e il rispetto per gli altri e per chi fosse alle prime armi essere il meno arrogante possibile e valutare di farsi seguire da un buon istruttore.

Penso ad un dato esperienziale nel corso di una settimana bianca in quel delle Dolomiti, in cui un ragazzo forte della sua possanza fisica derivata da sport acquatici senza alcuna pratica pregressa sugli sci si avventurò a dispetto del gruppo senza maestro, con l’epilogo finale di una terribile caduta con rottura della spalla e del braccio e con un arrivederci per lungo tempo agli allenamenti e gare di nuoto.

Ci sono delle regole di basiche che si apprendono seguendo chi ha più esperienza ed osservando attentamente cosa accade sulle piste.

Sicuramente velocità e comportamento devono essere adeguati alle proprie capacità sciistiche, alle condizioni del tempo, di visibilità e di traffico della pista.

E se sei sei coinvolto in un incidente devi sempre dare le tue generalità e lo stesso devono fare i testimoni.

In tutto questo per prevenire i sinistri sugli sci anche l’attrezzatura conta. Infatti, per la sicurezza propria e per quella altrui, è bene laddove non si noleggi attrezzatura e si disponga di attrezzatura propria, far controllare sci, attacchi e scarponi in un negozio specializzato e, se necessario, sostituire gli elementi che risultino ormai inaffidabili.

E ai fini della propria sicurezza utilizzare il casco che sia a norma ed omologato per ridurre le conseguenze di un trauma cranico.

E ora chi va sulle piste con sci e snowboard non deve far altro che aggiungere alle solite attenzioni e spese di sempre solo una piccola ulteriore attenzione, che nella prassi diffusa assicurativa, rientra con la stipula di una polizza Rc definita del capofamiglia che consenta di coprire anche il rischio discusso con una semplice aggiunta alla polizza madre di un documento da acquisire senza alcun costo aggiunto con indicazione del nome e cognome e dati anagrafici di chi si deve assicurare.

Chi ancora non abbia una polizza RC Terzi avrà l’opportunità di stipularne una che copre i danni ai terzi con piccoli costi di stipula e ampio ventaglio di copertura.

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Veicoli non assicurati. Come tutelarsi e una nuova sentenza che fa storia

Chi circola per strada con un veicolo privo di una polizza Rc Auto obbligatoria per legge non merita di essere risarcito qualora dovesse subire un danno da altri.

Si avete letto bene. Se fino a ieri la realtà dei fatti era di segno opposto, provocando fastidio e rabbia in chi a buon rigore circola con la copertura assicurativa, che si ricorda è obbligatoria per legge, da oggi o meglio già da qualche giorno, grazie ad una sentenza che può definirsi storica, emessa dal Tribunale di Napoli, dal giudice Barbara Tango, le cose cambiano e chi circola senza assicurazione RC avrà da pensarci due volte. Questo infatti si spera potrebbe avere un impatto assai significativo sulle oltre 2,5 milioni di vetture che secondo le stime circolano oggi in Italia prive di una copertura Re Auto come da intervento della presidente di ANIA Marina Farina Bianca nel corso di un’audizione alla Commissione Finanza per l’esame della proposta di legge sulla trasparenza nel settore dell’assicurazione obbligatoria. https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/rc-auto-farina-26-mln-veicoli-non-assicurati-mancati-premi-per-1-mld.html

Fino ad oggi in realtà qualche altro giudice che si era pronunciato con esclusione del risarcimento per chi circola senza assicurazione RC Auto obbligatoria, sull’assunto fondamentale che se il conducente avesse rispettato il divieto di circolazione in assenza di RC Auto obbligatoria non sarebbe incorso in alcun incidente stradale, oggi con la nuova sentenza si va oltre.

Per il giudice Tango infatti fare circolare un veicolo che non può essere utilizzato per divieto di legge costituisce un comportamento illecito e illegittimo, «tanto grave da essere immeritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico».

Finalmente secondo questa sentenza e questa analisi, lo Stato, data la sua funzione, non può e non deve accordare un risarcimento ad un bene quando quest’ultimo sia in una situazione contra legem e la lesione non potrà essere inquadrate fra quelle ingiuste considerato che non si può tutelare chi ha concorso a causare il danno subito, adottando un comportamento a sua volta ingiusto.

A questo punto se ad una prima lettura si potrebbe pensare solo ai danni subiti dall’auto non assicurata ma  anche quelli che dovesse ricevere il conducente e soprattutto una terza persona eventualmente trasportata sul mezzo, il cosidetto terzo trasportato.

Secondo una lettura stringente della sentenza, c’è da fare un ulteriore focus sul terzo trasportato, che anche se ignaro del fatto che l’auto su cui viaggiava era priva di copertura  rc Auto obbligatoria, secondo questa lettura  potrebbe essere costretto a far ricorso al fondo vittime della strada, che si ricorda è gestito da Consap per trovare risarcimento dal danno subito.

Molto dipenderà dalla prossime sentenze che interverranno sul punto, ma «è indubbio che quella del tribunale di Napoli è stata una sentenza che ha cambiato completamente l’angolazione di disamina della questione», osservano da Ania

nelle more delle future sentenze e soprattutto in riferimento agli automobilisti che invece circolano con regolare copertura assicurativa RC Auto Obbligatoria, c’è da informare chi legge sulla possibilità che offrono alcune compagnie di poter estendere con una garanzia accessoria i danni subiti dal veicolo in caso di sinistro occorso con veicolo non assicurato con indennizzi separati per danni a veicolo e danni al conducente.

Una nota di non poca importanza è che la garanzia accessoria venduta potrà attivarsi su veicolo identificato ma non assicurato, ciò significa che non potrà essere utilizzata se trovo il veicolo danneggiato da urto di veicolo non identificato e quindi ignoto…abbastanza palese e ragionevole, ma spesso viene fatta questa domanda e quindi colgo occasione per specificare.

Le  Compagnie che propongono questa garanzia accessoria  provvederanno,  in  caso  di  incidente  stradale  con  collisione  con  altro  veicolo identificato,  all’indennizzo  dei  danni  materiali  e  diretti  subiti  dal  veicolo  indicato  in polizza e dei danni alle persone che vi si trovano a bordo.

Ogni Compagnia prevederà alcune condizioni di dettaglio certamente che  la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte e che poi l’assicurato fornisca almeno  uno  dei  documenti  di  seguito  elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente quali il verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, in via alternativa il modulo  di  constatazione  amichevole  (modulo  blu  CAI)  debitamente  compilato e  sottoscritto  da  entrambi  i  conducenti  con  dichiarazione  testimoniale  di  un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.

In alternativa a quanto suddetto viene richiesta denuncia/esposto  all’autorità  presentata  dall’Assicurato  entro  5  giorni  lavorativi dalla  data  dell’incidente,  con  eventuale  dichiarazione  testimoniale  di  un  soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.

La denuncia per quanto non ascrivibile, ancora ad oggi ad un illecito penale ma civile, è una denuncia che a tutti gli effetti può essere presentata e deve essere accolta.

Infatti rifiutare una denuncia comporterebbe una commissione di reato di rifiuto di atti di ufficio.

I poteri tipici del pubblico ufficiale sono infatti

  • assumere informazioni;
  • ispezionare cose e luoghi;
  • effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
  • eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;
  • sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione;
  • ricevere denunce e querele.

Secondo l’ art 193 cds della Strada a seguito assenza assicurazione si procederà a sequesto mezzo non assicurato e l’atto di denuncia pone  in essere una chiara ed evidente volontà di fare emergere l’illecito.

Altro punto dirimente in riferimento alla garanzia aggiuntiva è che il numero dei veicoli coinvolti sia pari a 2. Nel  caso  in  cui  vi  siano  i  presupposti  per  l’applicazione  di  questa  condizione, l’Assicurato cederà alla Compagnia,  sino  all’ammontare dell’importo  ricevuto, il proprio  diritto  di  credito nei  confronti  del  responsabile  civile,  dei  loro  condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Ora non serve altro che provvedere ad integrare la copertura assicurativa RC Auto obbligatoria con la garanzia accessoria discussa Danno da veicolo non assicurato e per chi dei cattivi ancora non assicurati che leggesse questo blog, spero nessuno di correre immediatamente ad assicurare il veicolo…i comportamenti illeciti non sono mai accolti e le dimenticanze non sono scuse proponibili.

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Calamità e…sinistrosità

Buster Keaton e Kathryn McGuire’s un film muto passato alla storia.

Una posizione plastica con un’ espressione malinconica. Ma a chi piacerebbe restare per più di un minuto così?
E non parlo solo della posizione fisica, ma dell’atteggiamento mentale che spesso si rivela essere ai limiti del contorsionismo e della scomodità con ansie che si alimentano inesorabilmente.

E allora provo a fornire alcuni numeri e conseguenti opportunità per finalmente provare a trovare un “assetto di vita” comodo e rilassato.

E’ noto che sono sempre più frequenti in tutto il mondo il diffondersi di calamità, e sfortunatamente il nostro Paese non è fra quelli fuori dal rischio.
E’ infatti in crescita il fenomeno delle calamità, dal terremoto all’alluvione, con il relativo costo delle catastrofi naturali per le casse delle compagnie di assicurazione.

Basti pensare alle inondazioni in Germania ed in Italia, ondate di gelo in Texas e le ormai tristementi famose tempeste negli Stati Uniti.

Quanto costano? Per ora sono costate “solo” 250 MILIARDI di dollari secondo Swiss Re
(https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20211214-sigma-full-year-2021-preliminary-natcat-loss-estimates.html)

Nel 2021 il saldo solo per gli assicuratori è pari a circa 105 miliardi di dollari (pari a circa 92, miliardi di euro) rispetto ai 90 miliardi del 2020 con un +17 % rispetto all’anno scorso.

Il costo tristemente è destinato a salire ed è inutile girare la testa dall’altra parte, basti pensare che nel conto riportato non compaiono gli eventi calamitosi di dicembre.

E quindi?

Quindi il ruolo di un buon consulente assicurativo, di un buon agente di assicurazioni, è quello di diffondere la consapevolezza del rischio e la conoscenza sulla possibilità di stipulare a costi “inaspettatamente” contenuti una polizza che copra il rischio catastrofale da sisma in Italia ahinoi molto diffuso e da alluvione o inondazione, polizze non solo a costi contenuti ma con coperture fino al 100% del valore di ricostruzione del bene con detrazione dei premi versati per le polizze casa a copertura dei rischi derivanti da eventi calamitosi.
Non pensare oggi ad un evento che purtroppo riguarda tutti noi è un comportamento irrazionale e che non può giustificare alcuna scusa.

Spesso sento dire che si rimanda la stipula di una polizza con queste caratteristiche e con queste garanzie per l’idea, sbagliata, del prezzo elevato.

E quando si viene a conoscere che il prezzo non è elevato, quale sarà la scusa per non affrontare il problema?
Non esistono scuse plausibili per non considerare una copertura assicurativa per i danni su menzionati e bisogna correre al riparo dal proprio assicuratore di fiducia.

Chi solitamente pensa che il rischio sismico è concentrato solo alle pendici di un vulcano dimentica il terribile terremoto de L’Aquila e non ultimo il terremoto di questi giorni in Lombardia, per non parlare risalendo nel tempo al terremoto in Irpinia.

Pensare inoltre di "scaricare" il problema sulle casse dello Stato è un comportamento da irresponsabili considerato anche che l'intervento dello Stato ci sarà, ma sarà non tempestivo, sarà irto di atti burocratici e non sarà mai di certo al pari di una polizza di carattere "privato" in cui a monte viene valutato il bene nel suo complesso ed in cui i tempi di liquidazione, dopo l'accertamento del danno sono certi e garantiti dalle condizioni di polizza.

A perderci sarà sicuramente chi sul bene da tutelare fonda la sua primaria ed unica abitazione o diversamente il suo deposito o attività professionale o commerciale...di certo il danno se subito da un ricco possidente potrà danneggiarlo, ma non fino al punto da disperarsene, perchè il ricco possidente avrà come reagire, mentre per chi non gode di seconde opportunità, l'assicurazione può diventare l'approdo ed il rifugio sicuro.

Medesimo ragionamento può farsi per i disastri di natura catastrofale derivante non da fenomeno naturale ma da fenomeno umano, mi riferisco in esempio al danno derivante da scoppio, incendio, esplosione generati da scintilla o ad esplosione di impianti domestici guasti o perdita di gas.

Questo è un altro filone di rischi per cui val la pena dedicare un altro spazio in un altro articolo del blog con altri numeri poco confortanti.

Questo è un blog nato per diffondere cultura assicurativa e sensibilizzare sulla prevenzione del rischio…i numeri inizialmente poco confortanti diventano numeri su cui riflettere che servono ad offrire una consapevolezza maggiore e l’innesco per una chiacchierata con consulenza assicurativa dedicata.